Delibera A.N.A.C. 12.07.2023, n. 301
Capo I - Disposizioni generali
1. Le comunicazioni effettuate dall'Autorità nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento sono effettuate, laddove possibile, attraverso la piattaforma informatica di cui all'art. 4, comma 2 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata PEC indicata alla Autorità dai relativi destinatari.
2. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni dell'Autorità sono effettuate nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente che assicurino la prova della ricezione da parte dei soggetti destinatari ovvero presso l'indirizzo mail indicato all'Autorità dai relativi destinatari.