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Delibera A.N.A.C. 12.07.2023, n. 301

Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di:

i. gestione delle segnalazioni esterne effettuate dal whistleblower;

ii. accertamento di ritorsioni adottate, all'interno dei soggetti del settore pubblico e del settore privato, nei confronti del whistleblower e conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 21, comma 1, lett.a del d.lgs. 23/2024 alla persona fisica individuata come responsabile;

iii. accertamento di ritorsioni adottate, all'interno dei soggetti del settore pubblico e del settore privato, nei confronti di uno o più dei seguenti soggetti:

- Il facilitatore;

- le persone del medesimo contesto lavorativo del whistleblower, legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ovvero

- i colleghi di lavoro del whistleblower, i quali lavorando nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;

- gli Enti di proprietà del whistleblower;

- gli Enti presso i quali il whistleblower lavora;

- gli Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del whistleblower e conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 21, comma 1, lett.a del d.lgs. 23/2024 alla persona fisica individuata come responsabile;

iv. accertamento della condotta volta ad ostacolare o a tentare di ostacolare la segnalazione di illeciti ovvero la segnalazione esterna e conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 21, comma 1, lett. a del d.lgs. 24/2023 alla persona fisica individuata come responsabile;

v. accertamento della violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. 24/2023 e conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 21, comma 1, lett. a del medesimo decreto legislativo, nei confronti della persona fisica individuata come responsabile;

vi. accertamento dell'assenza di canali di segnalazione, della mancanza di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni di illeciti nonché dell'adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni di illeciti non conformi a quelle di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 24/2023, all'interno dei soggetti del settore pubblico e del settore privato, e conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 21, comma 1, lett. b del d.lgs. 24/2023 nei confronti dell'organo di indirizzo;

vii. accertamento del mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti ricevute e conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 21, comma 1, lett. b del d.lgs. 24/2023 nei confronti del gestore delle segnalazioni;

viii. accertamento della fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 21, comma 1, lett. c del d.lgs. 24/2023 nei confronti del whistleblower quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.

2. L'Autorità esercita il potere sanzionatorio d'ufficio o, a seconda dei casi, su comunicazione o esposto.