Decreto M.U.R. 19.07.2023, n. 937
Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) a.a. 2023/2024.
Art. 1 - Accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
Art. 2 - Bando per la procedura di accesso
Art. 3 - Ammissione al terzo anno per i laureati in Scienze dell'educazione e della formazione L-19
Art. 4 - Candidati con invalidità, con disabilità e con diagnosi di DSA
Art. 5 - Calendario della prova di ammissione
Articolo 6 - Posti disponibili
Articolo 7 - Trasparenza delle fasi del procedimento e rimedi giudiziali
Formula iniziale
Il Ministro dell'università e della ricerca
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51- bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari», e in particolare l'articolo 1, comma 1, lett. b), e l'articolo 4;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, avente ad oggetto «Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 7 ottobre 2009, n. 233), recante l'equiparazione delle classi delle lauree di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240», e, in particolare, l'articolo 8;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, recante: «Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio», adottato sulla base dei criteri e degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e in particolare l'articolo 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e in particolare, l'articolo 16, comma 5;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e in particolare l'articolo 5, comma 4;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, regolamento concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e in particolare l'articolo 3, comma 2, lettera a) e l'articolo 5, commi 3 e 6;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 3 aprile 2012, n. 79), recante «Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'articolo 1 comma 189, in forza del quale «in attuazione dell'art. 19 del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'università e il conservatorio di musica che hanno sede nella provincia stessa, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico didattica degli insegnanti delle scuole funzionanti nella provincia autonoma di Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove d'accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, con possibilità di discostarsi dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella provincia autonoma stessa»;
Vista la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, recante «norme per la tutela, valutazione e promozione della lingua friulana» e in particolare l'articolo 17;
Vista l'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca e la Regione autonoma della Valle d'Aosta, sottoscritta in data 14 luglio 2016, ai sensi dell'articolo 15, comma 25, del citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010;
Visto il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 65, recante «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare l'articolo 14, comma 3 in forza del quale: «A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L-19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2018, prot. n. 378, recante: «Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia» , e in particolare l'articolo 9 comma 2, in forza del quale: « I laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, accertati dall'università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85bis»;
Viste le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2023/2024;
Nelle more dell'adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento iniziale dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria per l'a.a. 2023/2024;
Vista la nota prot. n. 6521 dell'11 aprile 2023 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha richiesto alle università il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli Atenei coinvolti per l'anno accademico 2023/2024;
Vista la nota prot. n. 33319 del 7 giugno 2023 con la quale la Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito ha indicato il fabbisogno complessivo di personale afferente alla scuola dell'infanzia e della scuola primaria per l'anno scolastico 2023/2024 (pari a 9.000 posti);
Vista la nota prot. n. 41484 del 10 luglio 2023 con la quale il Ministero dell'istruzione e del merito ha richiesto, per far fronte al fabbisogno di personale docente abilitato manifestato in particolare da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), un'integrazione del fabbisogno originariamente comunicato tale da arrivare a complessive 10.000 unità;
Vista la nota prot. n. 13029 del 13 luglio 2023 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha provveduto alla riapertura della banca dati, al fine di consentire agli Atenei l'integrazione del potenziale formativo già comunicato, con termine ultimo previsto per il giorno 25 luglio p.v.;
Preso atto che non è ancora spirato il termine per la comunicazione da parte degli Atenei interessati dell'integrazione del potenziale formativo per il predetto Corso di Laurea di cui alla nota prot. n. 13029 del 13 luglio p.v.;
Considerato di dover assicurare l'efficace e tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al presente decreto contestualmente all'inizio dell'anno accademico 2023/2024;
Ritenuto di definire, per l'a.a. 2023/2024, le modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
DECRETA
1. Per l'anno accademico 2023/2024 l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero al corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a),
del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 249/2010 avviene, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, citato in premessa, a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.
3. La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna università, consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano quattro opzioni di risposta, tra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) Competenza linguistica e ragionamento logico;
b) Cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
c) Cultura matematico-scientifica.
4. I quesiti di cui al comma 3 sono così ripartiti: quaranta (40) quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) quesiti di cultura matematico-scientifica.
5. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 150 minuti.
6. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
- 1 punto per ogni risposta esatta
- 0 punti per ogni risposta omessa o errata.
7. La votazione di cui al comma 6 è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno Livello B1 del "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue", rilasciata da enti certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 3889/2012 citato in premessa, ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione e del merito, a condizione che la Certificazione di competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui all'articolo 3 del predetto decreto, secondo il seguente punteggio:
a. B1: punti 3;
b. B2: punti 5;
c. C1: punti 7;
d. C2: punti 10.
In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, non potendosi sommare i punteggi tra loro.
8. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova di cui al comma 2, un punteggio non inferiore a 55/80, salvo quanto previsto al successivo comma 12.
9. È ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 6 e 7, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso indicato nel bando.
10. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:
a. prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura matematico-scientifica;
b. in caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
c. in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane.
11. La graduatoria riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero è definita dalle università, secondo i criteri previsti dai commi precedenti. Sulla base del punteggio ottenuto alla prova, calcolato secondo i criteri di cui ai commi precedenti, le università redigono, quindi, due distinte graduatorie, una per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'altra riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero.
12. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati idonei inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando di ateneo, si procede con ulteriori scorrimenti fino alla integrale copertura dei posti definiti nell'ambito di ciascun contingente mediante la definizione di una ulteriore graduatoria rispetto a quella prevista dal comma 8. In tal caso la predetta graduatoria è costituita dai candidati non idonei che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 55/80. Nella determinazione del punteggio gli Atenei considerano sia il punteggio conseguito a seguito dell'espletamento della prova di cui al comma 2 sia il punteggio derivante dal titolo consistente nella certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di almeno Livello B1.
1. Per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, ciascuna università, una volta completate le procedure per l'attivazione del corso e in base alla programmazione definita ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 249/2010, emana il relativo bando, che:
a. indica il numero dei posti disponibili;
b. prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indica i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
c. definisce le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova e, infine, le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto dei principi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del d.P.R. n. 686/1957, ove non diversamente disposto dagli atenei;
d. definisce le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.
1. Per l'a.a. 2023/2024 i laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma l, decreto ministeriale del 9 maggio 2018, n. 378, accertati dall' università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno o al secondo anno, ove non abbiano i requisiti previsti, del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85- bis.
1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.
2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di ateneo.
3. I candidati di cui al precedente comma 2 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa limitazione dell'attività del SSN causata dalla pandemia da Covid-19, con riserva, da parte degli Atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.
4. L'Ateneo presso il quale il candidato si recherà per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:
a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione - in originale o in copia autenticata in carta semplice - rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto a un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 1;
b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo la diagnosi di DSA originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle "linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011, prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di ateneo, ove istituito. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario;
formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.
5. I candidati con invalidità, disabilità o con DSA di Paesi UE e Paesi non UE, residenti all'estero, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata di traduttore ufficiale o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo originale, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.
1. La prova di ammissione di cui al presente decreto si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 20 settembre 2023, alle ore 11:00.
1. Gli atenei indicano nei bandi di concorso, da emanarsi con decreto rettorale almeno 60 giorni prima dello svolgimento della prova di ammissione, i posti provvisori per le immatricolazioni ai corsi di laurea di cui all'articolo 1 del presente decreto, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 corrispondenti solo ed esclusivamente al potenziale formativo comunicato al Ministero dell'università e della ricerca per l'a.a. 2023/2024 dal 12 aprile al 10 maggio 2023, in attuazione della nota n. 6521 dell'11 aprile 2023 citata in premessa.
2. Gli atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale, ancora in fase di istruttoria, di corsi di laurea di cui all'articolo 1 del presente decreto, ove intendano adottare il relativo bando indicheranno nello stesso che la disponibilità dei posti è comunque condizionata all'esito positivo della procedura di accreditamento.
3. I posti saranno ripartiti in via definitiva tra le università con successivo decreto.
4. Ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali citate in premessa, ripartiti tra le università con successivo decreto.
1. I bandi di concorso delle università sono emanati con decreto rettorale entro 60 giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.
3. All'attuazione del presente decreto le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.
5. Il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Le modifiche successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali esecutive a valenza conformativa, sono efficaci nei confronti di tutti i candidati idonei, in ragione del loro "status", presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanervi. Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio o il ricorso straordinario avanti al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla legge, disgiuntamente o unitamente agli atti consequenziali delle università chiamate ad applicarlo in ogni sua parte.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Allegato A - Programmi relativi alla prova di ammissione alla laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
COMPETENZA LINGUISTICA E RAGIONAMENTO LOGICO
I quesiti mirano ad accertare la capacità di usare correttamente la lingua italiana, di comprendere un testo scritto e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che sono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni.
I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di diverse forme di ragionamento logico.
CULTURA LETTERARIA, STORICO-SOCIALE E GEOGRAFICA
La prova è mirata all'accertamento delle capacità di:
a) individuare le caratteristiche proprie dei generi letterari, orientarsi nella collocazione storico- culturale di un testo classico italiano, riconoscere opere e autori rilevanti della tradizione italiana;
b) distinguere tipologia e rilevanza delle fonti nella ricerca storica, orientarsi nella cronologia degli eventi cruciali, riconoscendo le tappe fondamentali della storia italiana ed europea con riferimento alla specificità dell'organizzazione politica, economica e sociale e ai principali fenomeni politico-culturali dell'età moderna e contemporanea;
c) distinguere e descrivere gli elementi di base della geografia astronomica, fisica, antropica, sociale ed economica.
CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA
La prova è mirata all'accertamento delle capacità di risolvere semplici problemi valutando criticamente le strategie da utilizzare e di descrivere ed interpretare da un punto di vista scientifico eventi semplici del mondo circostante e della vita quotidiana, facendo riferimento alle conoscenze di base nelle seguenti aree disciplinari:
a) matematica ed informatica (insiemi numerici e calcolo aritmetico, calcolo algebrico, geometria euclidea, probabilità, analisi-elaborazione-presentazione dell'informazione);
b) scienze della terra e della vita (ambiente ed ecosistema, atmosfera, clima, acque, vita e organismi viventi, evoluzione biologica);
c) scienze della materia (elementi e sostanze chimiche, legami e reazioni chimiche, produzione dell'energia, fotosintesi, misura delle grandezze fisiche, principi di dinamica, termodinamica, ottica, elettricità, magnetismo, astronomia, mondo microscopico).