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Accordo Presidenza Consiglio dei Ministri 26.07.2023, n. 106

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di conferma annuale dell'accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6, sancito in Conferenza unificata in data 1° agosto 2013 (Rep. atti n. 83/CU) e confermato per l'anno scolastico 2022/2023 con l'accordo del 28 settembre 2022 (Rep. atti n. 162/U).

Formula iniziale

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 26 luglio 2023:

Visto l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a norma del quale la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto l'"Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni", sancito dalla Conferenza unificata in data 1° agosto 2013 (Rep. atti n. 83/CU), confermato per gli anni 2015/2016 e 2016/2017 dall'accordo di conferma biennale della Conferenza unificata del 30 luglio 2015 (Rep. atti n. 78/CU), per l'anno 2017/2018 dall'accordo di conferma annuale della Conferenza unificata del 27 luglio 2017 (Rep. atti n. 86/CU), per l'anno 2018/2019 dall'accordo di conferma annuale della Conferenza unificata del 18 ottobre 2018 (Rep. atti n. 101/CU), per l'anno 2019/2020 dall'accordo di conferma annuale della Conferenza unificata del 1° agosto 2019 (Rep. atti n. 83/CU), per l'anno 2020/2021 dall'accordo di conferma annuale della Conferenza unificata del 6 agosto 2020 (Rep. atti n. 106/CU), per l'anno 2021/2022 dall'accordo di conferma annuale della Conferenza unificata del 22 settembre 2021 (Rep. atti n. 132/CU) e per l'anno 2022/2023 dall'accordo di conferma annuale della Conferenza unificata del 28 settembre 2022 (Rep. atti n. 162/CU);

Visto, in particolare, l'articolo 4 del citato accordo quadro del 1° agosto 2013 (Rep. atti n. 83/CU), il quale stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Dipartimento delle politiche per la famiglia e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mettono annualmente a disposizione dell'ivi preVisto servizio delle sezioni primavera specifiche risorse finanziarie, la cui entità complessiva è resa nota all'inizio dell'esercizio finanziario di assegnazione e comunque entro il mese di marzo;

Considerata l'opportunità di procedere alla prosecuzione in forma diffusa sul territorio dei servizi educativi integrati per corrispondere alle esigenze delle famiglie;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023 - 2025" e, in particolare, lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, Tabella n. 7, nel quale è iscritto il capitolo 1466, "Assegnazioni per la realizzazione delle sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia", con una dotazione in termini di competenza di euro 9.907.187,00 per l'anno 2024;

Considerata la possibilità di confermare il citato accordo quadro del 1° agosto 2013 (Rep. atti n. 83/CU), già confermato per i precedenti anni, nei termini previsti dall'articolo 8 dello stesso accordo e nei limiti delle risorse finanziarie sopra indicate;

Vista la proposta di accordo di conferma annuale del citato accordo quadro del 1° agosto 2013, confermato, da ultimo, per l'anno scolastico 2022/2023, con l'altresì citato accordo del 28 settembre 2022 (rep. atti n. 162/CU), trasmessa dal Ministero dell'istruzione e del merito con nota del 12 luglio 2023, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16179, e diramata dall'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con nota DAR n. 16339 del 13 luglio 2023;

Visti gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale:

- il Sottosegretario al Ministero dell'istruzione e del merito ha descritto la suddetta proposta di accordo, richiamandone l'urgenza e auspicando che si possa proseguire celermente con la medesima collaborazione finora sperimentata positivamente;

- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'accordo in esame;

- l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'accordo, ringraziando il Governo per la tempistica, che consente ai comuni di disporre anticipatamente delle risorse;

Acquisito l'assenso del Governo;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei termini sottoindicati.

L'accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di conferma annuale dell'accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socioeducativi 0-6 anni, sancito in Conferenza unificata il 1° agosto 2013 (rep. atti n. 83/CU), rinnovato in data 30 luglio 2015 (rep. atti n. 78/CU), in data 27 luglio 2017 (rep. atti n. 86/CU), in data 18 ottobre 2018 (rep. atti n. 101/CU), in data 1° agosto 2019 (rep. atti n. 83/CU), in data 6 agosto 2020 (rep. atti n. 106/CU), in data 22 settembre 2021 (rep. atti n. 132/CU) e in data 28 settembre 2022 (rep. atti n. 162/CU), è confermato per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso.

Dall'attuazione della presente proroga di accordo non devono risultare maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.