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Regolamento ANAC 20.06.2023, n. 267

Testo coordinato del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modifiche recate dalla Delibera n. 654/2021. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Art. 9 - Istruttoria

1. L'Ufficio valuta l'ammissibilità e la procedibilità delle istanze pervenute e in caso di valutazione positiva, ad eccezione dei pareri con procedura semplificata di cui all'articolo 11, il Presidente assegna le istanze ai singoli Consiglieri relatori.

2. Individuato il Consigliere relatore, l'Ufficio comunica alle parti l'avvio del procedimento e assegna un termine non superiore a 5 giorni per la presentazione di memorie e documenti, ove mancanti.

3. L'Ufficio valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere all'audizione delle parti interessate.

4. A conclusione dell'istruttoria l'Ufficio, previo parere del Consigliere relatore, trasmette al Consiglio la bozza di parere per il definitivo esame e l'approvazione.