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Ordinanza M.I.M. 08.06.2023, n. 106

Disposizioni concernenti la validità dell'anno scolastico, l'ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione e le modalità di riunione degli organi collegiali per l'anno scolastico 2022/2023 nelle zone interessate dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023.

Art. 3 - Prova d'esame di Stato conclusiva del primo ciclo di istruzione

1. Per l'anno scolastico 2022/2023 per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado site nei comuni e per gli studenti residenti nei comuni di cui all' Allegato 1 al decreto- legge 1° giugno 2023, n. 61, ad eccezione dei comuni delle Marche e della Toscana, le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di cui all'articolo 8 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da una prova orale finalizzata a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di educazione civica e delle competenze nelle lingue straniere.

2. Nel corso della prova orale è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:

a) della lingua italiana;

b) delle competenze logico matematiche;

c) delle competenze nelle lingue straniere.

3. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

4. Per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento la prova orale e la valutazione finale sono definite- nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del d. lgs. 62/2017.

5. La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame tenendo a riferimento quanto indicato nei commi 1 e 2.

6. La commissione delibera, su p

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