Intesa M.I.M. 13.06.2023
1. Per l'a.s. 2023/24, continuano ad essere applicate le disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici del triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con le precisazioni di cui ai commi seguenti.
2. Fatte salve le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2022/23, laddove l'art.7, comma 2 del CCNI consente ai docenti che sono stati assunti con DDG 85/2018 di presentare istanza di assegnazione provvisoria, la medesima disposizione si intende applicabile ai docenti assunti a seguito della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del citato decreto-legge, della procedura straordinaria di cui all'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021, convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, che abbiano sottoscritto un contratto a tempo determinato nel corso del quale svolgono e superano con esito positivo nell'anno scolastico 2022/23 il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Tale disposizione trova applicazione nella sequenza operativa di cui all'allegato 1 - fase 42 del CCNI.
3. Laddove l'art. 20, comma 3, primo periodo del CCNI prevede che "avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente (...) è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato", la pubblicazione delle anzidette graduatorie deve intendersi come obbligatoria, e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.
4. A seguito delle modifiche apportate all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, con il quale è stato eliminato il referente unico dell'assistenza, le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all'art. 8, comma 1, punto IV, e di cui all'art. 18, comma 1, punto IV del CCNI, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell'assistenza (es. "uno dei fratelli o delle sorelle", art. 8, comma 1, punto IV, lett.g, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.g; "solo figlio/figlia", art. 8, comma 1, punto IV, lett. i, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.i; "unico parente o affine entro il secondo grado", art. 8, comma 1, punto IV, lett.n, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.n), vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situa- zione di gravità. Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni dell'art. 8, comma 1, punto IV, e dall'art. 18, comma 1, punto IV, del CCNI nella misura in cui prevedono obblighi di autodichia- razione delle situazioni di esclusività o unicità. In merito al rapporto di parentela di cui all'art.8 comma 1, punto IV, lett. h e n, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.h e n, del CCNI, si precisa che per coniuge si intendono anche la parte di unione civile e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016 n.76".
5. La contrattazione decentrata a livello regionale di cui all'art. 3, comma 5 del CCNI concernente le utilizza- zioni e le assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 si applica anche alle specifiche situazioni locali dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia della regione Campania interessati dal sisma del 21 agosto 2017, nonché delle province della regione Emilia Romagna e delle Marche (Pesaro, Fano e Urbino) coinvolte dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023.