Decreto legge 22.06.2023, n. 75
Capo I - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. In ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 è elevato a sessantotto anni. Fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi del presente articolo, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
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