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Decreto legge 22.06.2023, n. 75

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. (G.U. 22.06.2023, n. 144)

Capo I - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 16 - Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, le parole: «é a carico dalla Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «é a carico della Scuola e, in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito da un'indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente, e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonché le modalità di erogazione della predetta indennità, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia è proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unità di personale assegnate alla Scuola».

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 269.355 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di pre

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