IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 01.06.2023, n. 61

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. (G.U. 01.06.2023, n. 127)

Capo II - Disposizioni finanziarie e finali

Art. 22 - Disposizioni finanziarie

1 .È abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,07 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,84 milioni di euro per l'anno 2028.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 5, 6, commi 2, 6 e 7, 8, 18 e dal comma 2 del presente articolo, determinati in 507.138.598 euro per l'anno 2023, 10.120.000 euro per l'anno 2024 e 2.840.000 euro per l'anno 2028, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 530.648.598 euro per l'anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 536.158.598 euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 404 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1;

b) quanto a 126,70 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;

c) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;

d) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;

e) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7 comma 11, lettera d).

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.