Decreto legge 01.06.2023, n. 61
Capo I-bis - Principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori di cui all'articolo 20-bis. Essa opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario, che la presiede, dal Capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci metropolitani interessati, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione delle province d'Italia e da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento istituita ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.
3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario:
a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 20-ter, comma 3;
b) nel monitoraggio dello stato di avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) nella definizione dei criteri per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.