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Decreto legge 01.06.2023, n. 61

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. (G.U. 01.06.2023, n. 127)

Capo I - Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Art. 2 - Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale

1. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 innanzi ai tribunali di Ravenna e di Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

2. Dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.

4. Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.

5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non operano nei seguenti casi:

a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì nei seguenti casi:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvi i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

7. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

8. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del comma 3 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 luglio 2023. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non si tiene conto del periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023.

9. Ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze, fino alla data del 31 luglio 2023 il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nei territori indicati nell'allegato 1, che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da concordare con il dirigente dell'ufficio di appartenenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. Se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non risulta possibile ricorrere alle modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'amministrazione può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.