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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 272

Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Parte III - Pubblicità delle annotazioni e disposizioni transitorie e finali

Art. 23 - Intervento provvedimenti giurisdizionali

1. Il dirigente, qualora il provvedimento di annotazione dell'Autorità sia sospeso in via cautelare dal giudice amministrativo, rimuove temporaneamente l'annotazione nel Livello di accesso riservato di sola consultazione e la iscrive nel Livello di accesso riservato all'ANAC del Casellario informatico, fino alla decisione di merito.

2. Qualora la misura cautelare del giudice amministrativo non sia confermata in sede di merito, il dirigente ripristina l'annotazione nel Livello di accesso riservato di sola consultazione del Casellario informatico nell'originaria formulazione e con la precisazione della durata interdittiva residua calcolata al netto del periodo di interdizione già scontato dall'operatore economico. È rimessa al dirigente la valutazione dei casi in cui il ripristino dell'annotazione risulti, tuttavia, contrario ai consolidati principi di proporzionalità e ragionevolezza tipici dell'azione amministrativa.

3. Qualora si formi il giudicato sulla sentenza che annulla la segnalazione o l'annotazione, il dirigente provvede d'ufficio alla cancellazione dell'annotazione anche dal Livello di accesso riservato all'ANAC.