Delibera ANAC 20.06.2023, n. 272
Parte I - Principi e disposizioni comuni
Titolo I - Principi e disposizioni comuni
1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate tramite P.E.C. o tramite procedura accessibile dal sito dell'Autorità.
2. Le comunicazioni relative alle annotazioni avvengono esclusivamente tramite i modelli standard allegati.
3. I soggetti tenuti all'invio delle Comunicazioni garantiscono la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni di pertinenza. Eventuali contestazioni da parte degli operatori economici sono avanzate nei confronti dei soggetti di cui al precedente periodo. I dati e le informazioni oggetto di contestazione restano disponibili nel Casellario fino alla eventuale rettifica da parte dei soggetti di cui sopra, intervenuta anche a seguito di provvedimenti di annullamento o sospensione cautelare dell'efficacia in sede giudiziale.
 
          