IperTesto Unico IperTesto Unico

Delibera ANAC 20.06.2023, n. 270

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Art. 12 - Richiesta di informazioni e avvio del procedimento di vigilanza

1. Fermo restando il termine di 180 giorni di conclusione dei procedimenti di vigilanza di cui all'art. 18, la comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento ed indica l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti nonché, ove possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l'ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

2. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento è di 60 giorni dalla segnalazione, fatta salva la possibilità di proroga comunque non superiore a 90 giorni, nei casi di motivate esigenze istruttorie.

3. Il termine di cui al comma 2 decorre, per la vigilanza d'ufficio, dalla data di perfezionamento dell'atto contenente le notizie relative a possibili illegittimità o irregolarità, quali la relazione di attività ispettiva, il rapporto di un ufficio relativo ad atti e dati disponibili presso l'Autorità o raccolti mediante accesso a siti e banche dati pubbliche. In caso di segnalazioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, il termine decorre dalla data di ricevimento della segnalazione.

4. La comunicazione può essere preceduta da una richiesta alla stazione appaltante o all'ente concedente di informazioni utili. Qualora in esito all'acquisizione e valutazione delle informazioni richieste il procedimento di vigilanza non venga avviato per motivate ragioni, il dirigente provvede a definire la segnalazione con apposita nota a sua firma ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento o a mezzo archiviazione ai sensi del precedente art. 7, comma 1.

5. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata alla stazione appaltante o all'ente concedente e ai controinteressati. Nel caso di segnalazione di terzi, all'esponente, che non può essere qualificato quale controinteressato, potrà essere fornita unicamente la comunicazione di conclusione del procedimento di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente Regolamento.

6. Nel caso di un rilevante numero di destinatari la comunicazione personale è sostituita da modalità di volta in volta stabilite dall'Autorità.

7. Il dirigente trasmette al Consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1.