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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 269

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Art. 8 - Procedimento di vigilanza collaborativa

1. Il procedimento di vigilanza collaborativa si svolge in contraddittorio con le parti indicate nel protocollo, secondo quanto indicato nel presente articolo.

2. Salve le specificità di ogni procedura di affidamento, il procedimento di vigilanza segue le fasi della procedura di gara ed in particolare: (a) pubblicazione del bando o dell'avviso; (b) ammissione/esclusione dei concorrenti e nomina della commissione giudicatrice; (c) valutazione delle offerte e proposta di aggiudicazione; (d) verifica dell'anomalia dell'offerta; (e) aggiudicazione e stipulazione del contratto.

3. Gli atti e i documenti di cui all'articolo 7, in relazione a ciascuna fase della procedura di gara, sono trasmessi all'Autorità prima della loro formale adozione.

4. A seguito della trasmissione, l'ufficio competente svolge l'attività di verifica degli atti sottoposti al controllo preventivo, che si conclude con la predisposizione di una proposta di osservazioni sottoposta al Presidente dell'Autorità per l'approvazione.

5. Le osservazioni di cui al comma 4 sono comunicate tempestivamente alla parte a cura dell'ufficio competente.

6. La parte vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità e inviando una nota di riscontro, unitamente alla documentazione.

7. Qualora non ritenga di aderire alle osservazioni, la parte presenta le proprie motivazioni all'Autorità. L'ufficio competente formula le osservazioni conclusive, con le modalità indicate al comma 4, trasmettendole tempestivamente alla parte.

8. Ricevute le osservazioni conclusive dell'Autorità, la parte può decidere se adeguarsi o, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, non adeguarsi assumendo gli atti di propria competenza.

9. L'ufficio competente, ove ritenga persitente o particolarmente grave il mancato adeguamento, sottopone i propri rilievi al Consiglio dell'Autorità che può disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza e l'attivazione di tutti i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge. Il persistente mancato adeguamento, non sufficientemente motivato dalla parte, viene valutato ai fini della qualificazione, di cui agliartt. 62 e 63 ed all'allegato II.4 del codice.

10. Il procedimento di vigilanza collaborativa si conclude, di norma, con l'invio del contratto stipulato con l'operatore economico aggiudicatario, salvo l'ipotesi in cui l'attività di verifica preventiva prosegua anche per la fase di esecuzione dell'affidamento.

11. Per motivate esigenze da indicare nel protocollo di vigilanza, le parti possono prevedere deroghe al procedimento disciplinato nel presente articolo.

12. Nell'espletamento delle attività di verifica nell'ambito della vigilanza collaborativa l'Autorità può avvalersi del supporto della Guardia di Finanza.

13. L'eventuale richiesta di accesso agli atti relativa alla documentazione riguardante l'espletamento della vigilanza collaborativa è riscontrata dal soggetto firmatario del Protocollo.

14. La eventuale richiesta di parere di precontenzioso relativa a procedimento di gara già sottoposto a vigilanza collaborativa è esaminata dal competente ufficio dell'Autorità con carattere di priorità.