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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 268

Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria). (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Capo II - Legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 220, comma 2 (Ricorso diretto)

Art. 3 - Fattispecie legittimanti il ricorso

1. L'impugnazione di cui all'art. 220, comma 2, del codice, si esercita nei confronti di atti relativi a contratti di rilevante impatto, nel rispetto dei termini e secondo le modalità previsti dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

2. Si intendono di rilevante impatto contratti:

a) che riguardino, anche potenzialmente, un ampio numero di operatori;

b) relativi ad interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico, ad interventi disposti a seguito di calamità naturali, di interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;

c) riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti;

d) relativi ad opere, servizi o forniture aventi particolare impatto sull'ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;

e) aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro ovvero servizi e/o forniture di importo pari o superiore a 10 milioni di euro;

f) di importo pari o superiore a 5 milioni di euro rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari.