Delibera ANAC 20.06.2023, n. 268
Capo I - Disposizioni generali
1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
a) «codice», il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
c) «Presidente», il Presidente dell'Autorità;
d) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;
e) «ufficio», l'ufficio competente per l'adozione degli atti previsti dall'art. 220, commi 2 e 3, del codice;
f) «dirigente», il dirigente dell'ufficio;
g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), dell'Allegato I.1 del codice;
h) «ente concedente», il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dell'Allegato I.1 del codice;
i) «ricorso diretto», il ricorso di cui all'art. 220, comma 2, del codice;
l) «ricorso previo parere motivato», il ricorso di cui all'art. 220, comma 3, del codice.