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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 266

Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Parte II - Procedimento di assegnazione d'ufficio

Art. 11 - Sospensione dei termini del procedimento

1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi:

a) acquisizione di integrazioni documentali ai sensi dell'art. 7, lett. c);

b) richiesta di rinnovo dell'invio della istanza ai sensi dell'art. 7, lettera d);

c) supplemento istruttorio in caso di indisponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 4 da parte di tutti i soggetti indicati.

2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i 10 giorni.

3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali, delle memorie difensive e/o delle controdeduzioni.