Delibera ANAC 20.06.2023, n. 271
1. Il dirigente predispone una comunicazione di risultanze istruttorie qualora nel corso della fase istruttoria emergano elementi di fatto che configurino una diversa qualificazione dei fatti ovvero dell'addebito rispetto a come individuata nella contestazione di cui all'art. 13, ad esclusione della fattispecie di cui all'art. 5 per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 13 dell'Allegato II.12 al codice.
2. Il dirigente comunica gli elementi di novità emersi dall'istruttoria ai soggetti di cui all'art.13, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni.
3. Qualora le parti nelle controdeduzioni chiedano di essere auditi, il dirigente può disporre l'audizione ai sensi dell'art. 15, laddove strettamente necessario ai fini del completamento dell'istruttoria.