Decreto M.I.M. 19.06.2023, n. 61
Formula iniziale
I CAPI DIPARTIMENTO
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'articolo 1, comma 978 il quale prevede che "Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi";
Visto l'articolo 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che dispone che il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;
Visto il comma 340, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale si stabilisce che il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di euro, una tantum per l'anno 2022, e di 25 milioni di euro, una tantum per l'anno 2023, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare, l'articolo 1, comma 341, con cui è stata disposta una deroga al C.C.N.L. dell'Area "Istruzione e ricerca" per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019, che ha consentito la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei Dirigenti Scolastici attraverso i Contratti Integrativi Regionali (C.I.R.) sino all'a.s. 2021/2022, in continuità con gli anni scolastici precedenti, e successivamente modificato dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 che ha prorogato il meccanismo dei Contratti Integrativi Regionali anche per l'anno scolastico 2022/2023, garantendo il mantenimento dei livelli retributivi delle posizioni variabili del C.I.R. relativo all'a.s. 2021/22;
Visto l'articolo 1, comma 343, della predetta legge 30 dicembre 2021, n. 234, che estende agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, come previsto dall'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" e, in particolare, l'articolo 1, comma558, secondo capoverso, il quale prevede che "Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto conil Ministro dell'economia e delle finanze;
Viste altresì le modifiche apportate al sopra citato articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 dall'articolo 47, comma 8, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 per effetto delle quali per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 le istituzioni scolastiche con un numero di alunni pari o superiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, sono disponibili per le operazioni di mobilità regionale e interregionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4;
Visto l'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e) del C.C.N.L. dell'Area "Istruzione e ricerca" per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019, che rimette alla contrattazione integrativa nazionale i criteri per la determinazione, la corresponsione ed il riparto per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti scolastici;
Visto l'articolo 41 del C.C.N.L. dell'Area "Istruzione e ricerca" per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019, che dispone che a valere sul fondo unico nazionale sono finanziate le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici;
Visto l'articolo 42, comma 5, del C.C.N.L. dell'Area "Istruzione e ricerca" per il triennio 2016- 2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019 che prevede che dall'inizio dell'anno scolastico 2019-2020 venga disapplicato l'articolo 26 del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, secondo cui i criteri per la determinazione della retribuzione di posizione, parte variabile, dei Dirigenti scolastici, sono definiti in sede di contrattazione integrativa regionale.
Visto l'art. 6, comma 1, del C.C.N.L. 15 luglio 2010 relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 che, ai fini dell'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità cui è correlata la retribuzione di posizione, individua i criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche;
Visto l'Atto di Indirizzo emanato dal Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - adottato con decreto dipartimentale n. 1791 del 20 luglio 2022, con il quale sono stati indicatii criteri generali e i parametri numerici per la graduazione delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n 86 dell'11 maggio 2023, previsto dal citato articolo 1, comma 1, secondo capoverso della legge n. 197 del 2022, con il quale sono state accertate le economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, nonché l'articolo 1, comma 558, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto il decreto ministeriale n. 70 del 19 aprile 2023 relativo alla dotazione organica dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2023/2024.
Visto il decreto del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie di costituzione del FUN 25 maggio 2023, n. 997 per un importo complessivo pari ad euro 376.070.015,69 (euro 273.449.781,64 lordo dipendente);
Vista la nota con cui sono state aperte le funzioni della piattaforma "Fasce di complessità per l'individuazione della graduazione delle istituzioni scolastiche ai Dirigenti scolastici e agli Uffici Scolastici Regionali prot. n. 11869 del 27 aprile 2023";
Viste le note prot. nn. 12129, 12134, 12136, 12138, 12139, 12142, 12144, 12145, 12146 e 12148 del 28 aprile 2023 con cui sono stati richiesti agli Uffici Scolastici Regionali per la Campania, per l'Emilia- Romagna, per il Friuli-Venezia Giulia, per il Lazio, per le Marche, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sardegna, per la Sicilia e per la Toscana i dati relativi alle istituzioni scolastiche di nuova istituzione per effetto del dimensionamento della rete scolastica a decorrere dall'anno scolastico 2023-204, ovvero dal 1° settembre 2023;
Visti i dati estratti dal sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito in esito alla procedura di immissione dei dati forniti dai dirigenti scolastici per mezzo della citata piattaforma, come validati dai direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto dipartimentale n. 1791/2022;
Considerato che, con comunicazioni del 23 maggio e del 25 maggio 2023 è stato richiesto agli Uffici scolastici regionali di pubblicare sul loro sito istituzionale l'elenco provvisorio dei punteggi attribuiti alle singole istituzioni scolastiche, al fine di consentire la segnalazione da parte dei dirigenti scolastici dieventuali ultime rettifiche avvalorate da parte degli Uffici stessi.
Considerati punteggi complessivamente attribuiti alle singole istituzioni scolastiche in esito alla predetta rilevazione dei dati, nonché ai dati presenti al sistema informativo del Ministero per l'a.s. 2023- 2024;
Visto il decreto 31 maggio 2023, n. 58 a firma dei Capi dipartimento, con il quale è attribuito alle istituzioni scolastiche il relativo punteggio di complessità;
Vista la nota 9 giugno 2023, n. 12525 dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, con la quale, in riscontro alle citate comunicazioni del 23 e 25 maggio 2023, si chiede di apportare le rettifiche al dato precedentemente fornito che influisce sull'attribuzione alle istituzioni scolastiche del punteggio di complessità;
Vista la nota 15 giugno 2023 n. 7759 dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, con la quale, in riscontro alle citate comunicazioni del 23 maggio e 25 maggio 2023, si chiede di apportare le rettifiche al dato precedentemente fornito che influisce sull'attribuzione alle istituzioni scolastiche del punteggio di complessità;
Vista la nota 9 giugno. 2023, n. 29776. dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con la quale, in riscontro alle citate comunicazioni del 23 e 25 maggio 2023, si chiede di apportare le rettifiche al dato precedentemente fornito che influisce sull'attribuzione alle istituzioni scolastiche del punteggio di complessità; Vista la nota 16 giugno. 2023, n. 15463. dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, con la quale, in riscontro alle citate comunicazioni del 23 e 25 maggio 2023, si chiede di apportare le rettifiche al dato precedentemente fornito che influisce sull'attribuzione alle istituzioni scolastiche del punteggio di complessità;
Considerata l'esigenza di apportare le rettifiche al punteggio della complessità delle istituzioni scolastiche;
DECRETANO