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Nota M.U.R. 09.01.2023, n. 120

Cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) per l'anno accademico 2023/2024.

Con la presente nota, si forniscono le indicazioni operative relative alle modalità ed alla tempistica delle cessazioni dal servizio dal 1° novembre 2023 del personale indicato in oggetto.

PERSONALE DOCENTE

1. REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO

Può presentare istanza di cessazione ai fini del pensionamento:

a. chi compia 67 anni di età entro il 31 dicembre 2023 avendo maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva (pensione di vecchiaia);

b. chi maturi, entro il 31 dicembre 2023, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (per le donne) o 42 anni e 10 mesi (per gli uomini), con esclusione di qualsiasi arrotondamento (pensione anticipata);

c. chi maturi, entro il 31 dicembre 2023, una anzianità anagrafica di almeno 62 anni e una anzianità contributiva di almeno 41 anni ("quota 103"): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva;

d. chi abbia già maturato, entro il 31 dicembre 2022, un'anzianità anagrafica di almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi ("quota 102"): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva;

e. chi abbia già maturato, entro il 31 dicembre 2021, un'anzianità anagrafica di almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi ("quota 100"): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva;

f. le docenti di sesso femminile che al 31 dicembre 2022 abbiano compiuto 60 anni (requisito che si riduce di un anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni), abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e che inoltre siano caregivers o abbiano un'invalidità di almeno il 74% ("opzione donna"): si veda l'approfondimento in calce alla presente;

g. chi ha diritto alla cosiddetta "APE sociale": si veda l'approfondimento in calce alla presente.

Il pensionamento di cui ai punti c (quota 103), d (quota 102) ed e (quota 100), fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, purché entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

 

2. PERMANENZA IN SERVIZIO FINO A 70 ANNI COMPIUTI

L'articolo 5, comma 3-septiers, del decreto-legge n. 228/2021 prevede che "a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono chiedere la proroga della permanenza in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età".

In base a tale norma, considerate la ratio legis e la giurisprudenza in materia, tutti i docenti di ruolo sono trattenuti in servizio, a domanda, fino al termine dell'anno accademico in cui compiono 70 anni, a prescindere dall'anzianità contributiva e senza che la domanda sia sottoposta a valutazioni di natura discrezionale.

Ogni Istituzione dovrà notificare entro il 20 gennaio 2023 una richiesta di opzione tra la cessazione e il trattenimento in servizio, specificando che la mancata risposta[1] comporta il collocamento a riposo d'ufficio, a:

- tutti i docenti che compiano 65 anni entro il 31 ottobre 2023 e maturino altresì la massima anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini);

- tutti i docenti che compiano 67 anni entro il 31 ottobre 2023 e che maturino almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Invece, nel caso di docenti con la massima anzianità contributiva e con età al 31 ottobre 2023 inferiore ai 65 anni (ossia docenti che avrebbero diritto alla pensione anticipata e nei confronti dei quali non sussiste l'obbligo di collocamento a riposo), l'assenza di un'istanza di cessazione equivale a una manifestazione di volontà di permanere in servizio.

 

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

1. REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO

Può presentare istanza di cessazione ai fini del pensionamento:

a. chi compia 67 anni di età entro il 31 dicembre 2023 avendo maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva (pensione di vecchiaia);

b. chi maturi, entro il 31 dicembre 2023, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (per le donne) o 42 anni e 10 mesi (per gli uomini), con esclusione di qualsiasi arrotondamento (pensione anticipata);

c. chi maturi, entro il 31 dicembre 2023, una anzianità anagrafica di almeno 62 anni e una anzianità contributiva di almeno 41 anni ("quota 103"): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva;

d. chi abbia già maturato, entro il 31 dicembre 2022, un'anzianità anagrafica di almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi ("quota 102"): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva;

e. chi abbia già maturato, entro il 31 dicembre 2021, un'anzianità anagrafica di almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi ("quota 100"): tale opzione prevede una penalizzazione sull'importo della pensione;

f. le lavoratrici di sesso femminile che al 31 dicembre 2022 abbiano compiuto 60 anni (requisito che si riduce di un anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni), abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e che inoltre siano caregivers o abbiano un'invalidità di almeno il 74% ("opzione donna"): si veda l'approfondimento in calce alla presente;

g. chi ha diritto alla cosiddetta "APE sociale" (si veda l'approfondimento in calce alla presenta).

Il pensionamento di cui ai punti c (quota 103), d (quota 102) ed e (quota 100), fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, purché entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

 

2. COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO

Il personale tecnico-amministrativo che compia 67 anni entro il 31 ottobre 2023 e che abbia maturato a tale data almeno 20 anni di anzianità contributiva deve essere collocato a riposo d'ufficio.

Il personale tecnico-amministrativo che abbia compiuto 65 anni al 31 ottobre 2023 e che abbia maturato a tale data la massima anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) deve essere collocato a riposo d'ufficio[2].

 

3. RISOLUZIONE UNILATERALE FACOLTATIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO

È possibile per l'Istituzione risolvere unilateralmente, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi e con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro con il personale tecnico-amministrativo che al 31 ottobre 2023 non abbia ancora compiuto 65 anni e al tempo stesso consegua la massima anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini)[3].

le Istituzioni che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno procedere come segue:

- il Direttore amministrativo, entro il 3 febbraio 2023, dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione l'elenco del personale che - pur con età inferiore a 65 anni al 31 ottobre 2023 - maturerà entro il 31 ottobre 2023 l'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini (i periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento degli anni di anzianità contributiva sopra indicati nella sola ipotesi in cui sia già intervenuto il relativo provvedimento), fornendo un proprio motivato parere in merito all'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro;

- Il Consiglio di Amministrazione, acquisito e valutato il parere del Direttore amministrativo, potrà motivatamente deliberare la risoluzione del rapporto di lavoro degli interessati entro il 22 febbraio 2023.

Si precisa che il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro non potrà avere decorrenza precedente al 1° novembre 2023, data d'inizio dell'a.a. 2023/2024, e dovrà essere notificato agli interessati entro il 3 marzo 2023.

 

4. DIFFERENZA TRA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO

Si segnala che la risoluzione unilaterale facoltativa del rapporto di lavoro, che prevede una decisione motivata e un preavviso per la lavoratrice o il lavoratore interessato, riguarda chi abbia maturato gli anni di anzianità contributiva indicati (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e abbia allo stesso tempo un'età anagrafica (al 31 ottobre 2023) inferiore ai 65 anni.

Invece chi abbia maturato gli anni di anzianità contributiva indicati (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e abbia allo stesso tempo un'età anagrafica di 65 anni (al 31 ottobre 2023) deve essere collocato a riposo d'ufficio. Tale collocamento a riposo viene disposto in forza di legge ed è quindi obbligatorio. Anche chi abbia maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva e abbia un'età anagrafica di 67 anni al 31 ottobre 2023 deve essere collocato obbligatoriamente a riposo d'ufficio.

 

5. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Il personale tecnico-amministrativo che compie 67 anni di età entro il 31 ottobre 2023 e che non è però in possesso di 20 anni di anzianità contributiva (al 31 ottobre 2023) ha diritto, a domanda, al trattenimento in servizio[4]. L'istanza deve essere inviata entro il 30 gennaio 2023. Il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo fino al 70° anno di età, con delibera del Consiglio di Amministrazione entro il 22 febbraio 2023, che dovrà essere inserita nell'apposito campo della piattaforma telematica fornita dal Cineca tra il 24 febbraio e il 3 marzo 2023.

La mancata accettazione del trattenimento in servizio (per motivazioni legati all'età o all'anzianità contributiva) dovrà essere notificata agli interessati, con motivata comunicazione, entro il 24 febbraio 2023.

Si segnala che la disposizione di trattenimenti in servizio al di fuori delle previsioni di legge, che la presente nota richiama per agevolarne l'applicazione, può generare contenzioso legale e può essere fonte di responsabilità erariale per i componenti dell'organo deliberante.

 

TEMPISTICHE

Ogni Istituzione comunica entro il 20 gennaio 2023 al personale docente che compie 67 anni entro il 31 ottobre 2023 o che compie 65 o 66 anni entro tale data e matura al tempo stesso la massima anzianità contributiva l'esigenza di optare tra permanenza in servizio o collocamento a riposo.

Le domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, quelle di trattenimento in servizio del personale tecnico-amministrativo che non abbia 20 anni di anzianità contributiva e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il personale tecnico e amministrativo con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica, dovranno essere presentate all'istituzione di titolarità entro e non oltre il 30 gennaio 2023; tutte le domande presentate valgono, per gli effetti, dal 1° novembre 2023.

L'eventuale rinuncia alla domanda di cessazione è consentita esclusivamente entro la data del 6 febbraio 2023.

Le domande di permanenza in servizio del personale docente dovranno essere presentate all'istituzione di titolarità entro il 6 febbraio 2023, salvo che l'istituzione, nel richiedere di optare tra permanenza in servizio e collocamento e riposo, non abbia indicato un termine successivo.

Entro il 22 febbraio 2023 le istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto alla permanenza in servizio del personale docente, del trattenimento in servizio del personale tecnico-amministrativo e al trattamento pensionistico di tutto il personale che ha presentato domanda di cessazione e comunicare l'eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari interessati.

L'accettazione delle domande di cessazione dal servizio si intende avvenuta alla data del 24 febbraio 2023, senza emissione di un atto formale.

Premesso quanto sopra, le domande di accesso al trattamento pensionistico dovranno essere presentate all'INPS gestione ex INPDAP secondo le seguenti modalità, ai sensi della circolare INPS n. 131 del 19/11/2012:

1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'istituto previdenziale (www.inps.it), previa registrazione;

2. presentazione della domanda tramite il Contact Center Integrato (numero verde 803164);

3. presentazione telematica della domanda tramite l'assistenza gratuita dei patronati.

Ai fini della procedibilità della domanda in questione è necessario che la presentazione dell'istanza all'ente previdenziale avvenga secondo dette modalità, rimanendo esclusa qualsiasi altra modalità.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato dalle competenti sedi dell'INPS.

Dal 24 febbraio al 3 marzo 2023, attraverso il collegamento al sito riservato Cineca, le istituzioni dovranno effettuare l'inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal servizio a qualsiasi titolo o che saranno trattenuti in servizio oltre il limite di età a decorrere dal 1° novembre 2023.

Si rinnova l'invito a verificare accuratamente la situazione anagrafica e contributiva del personale dipendente e si raccomanda, altresì, di provvedere con la massima sollecitudine all'evasione delle pratiche di computo, riscatto e ricongiunzione presentate dal personale.

Si confida nel rispetto dei tempi sopraindicati, inevitabilmente correlati ai successivi adempimenti procedurali inerenti alla gestione del personale e la copertura dei posti vacanti, invitando le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente, possibilmente mediante invio a tutto il personale docente e tecnico-amministrativo.

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[1] Il termine entro cui rispondere può essere fissato in una data compresa tra lunedì 6 febbraio 2023 e il giorno in cui è prevista la seduta del CdA che approva cessazioni e trattenimenti.

[2] Cfr. art. 2 c. 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, nonché quanto indicato nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2015.

[3] Cfr. art. 72 c. 11 del D.L. n. 112/2008, come modificato dal D.L. n. 90/2014.

[4] L'art. 1 del D.L. 90 /2014 convertito dalla L. 114/2014 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che consentiva il trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Non è stato, invece, oggetto di abrogazione quanto disposto dall'articolo 509 comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che disciplina i trattenimenti in servizio finalizzati al conseguimento della minima anzianità contributiva per accedere al trattamento pensionistico.

 

Allegato -

TEMPISTICA CESSAZIONI E TRATTENIMENTI IN SERVIZIO - A.A. 2023/2024
Comunicazione ai docenti interessati (chi compie 67 anni entro il 31/10/2023 e chi compie 65 o 66 anni entro il 31/10/2023 e matura entro tale data la massima anzianità contributiva) con richiesta di opzione tra permanenza in servizio e collocamento a riposo 20 gennaio 2023 (venerdì)
Scadenza presentazione domande di cessazione e (per il personale amministrativo) di trattenimento in servizio 30 gennaio 2023 (lunedì)
Comunicazione del direttore amministrativo al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione del personale tenico-amministrativo che matura entro il 31 ottobre 2023 l'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini, con espressione di parere motivato in merito alla risoluzione facoltativa del rapporto di lavoro 3 febbraio 2023 (venerdì)
Rinuncia domanda 6 febbraio 2023 (lunedì)
Scadenza presentazione domanda/opzione di permanenza in servizio (personale docente) 6 febbraio 2023 (lunedì), salvo termine successivo comunicato con la richiesta di opzione (purché entro la seduta del CdA che approva cessazioni, permanenze e trattenimenti)
- Deliberazioni di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (personale tecnico-amministrativo con massima anzianità contributiva e età inferiore ai 65 anni)
- Deliberazioni di trattenimento in servizio (atto dovuto nei confronti di chi ha fatto domanda e ha i requisiti)
- Accertamento sussistenza diritto al trattamento pensionistico, al trattenimento in servizio e comunicazione mancata maturazione degli stessi
22 febbraio 2023 (mercoledì)
Accettazione domande cessazione 24 febbraio 2023 (venerdì)
Inserimento domande su piattaforma Cineca 24 febbraio (venerdì)- 3 marzo 2023 (venerdì)
Notifica dei provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro agli interessati 3 marzo 2023 (venerdì)

 

APPROFONDIMENTI

APE SOCIALE

In virtù delle modifiche introdotte dall'articolo dall'art. 1, commi 288-291, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il termine della sperimentazione dell'APE sociale, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stato posticipato al 31 dicembre 2023. Il suddetto articolo, modificando il comma 179 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 di seguito riportato nell'attuale formulazione, ha apportato alcune modifiche all'istituto dell'APE sociale, che vengono evidenziate in grassetto nel testo che segue.

"In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità [di cui al comma 179], i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) [del medesimo comma] sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni".

 

A riguardo, si fa riferimento alla precedente nota dell'ex DGFIS del 7 luglio 2017, prot. n. 8269, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 179 della legge n. 232/2016, come modificato dall'art. 1 c. 162 della legge 27 dicembre 2017, n. 205

(legge di bilancio 2018) e dall'articolo 18 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché al D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88 (Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale) ed alla circolare INPS 16 giugno 2017, n. 100.

 

OPZIONE DONNA

L'art. 1, comma 281, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto la possibilità di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'art. 1, comma 9, della Legge n. 243/2004 (c.d. Riforma Maroni) fino a dicembre 2015 consentendo alle lavoratrici di conseguire il diritto alla pensione di anzianità (cd. Opzione donna) se in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 180.

Successivamente l'art. 1 c. 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ha esteso la facoltà in questione anche alle lavoratrici che non hanno maturato, entro il 31 dicembre 2015, i requisiti previsti dall'art. 1 c. 9 della legge n. 243/2004 solamente per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 16, ha ulteriormente prorogato questa opzione per le lavoratrici dipendenti che abbiano compiuto 58 anni di età e maturato 35 anni di contributi il 31 dicembre 2018 (per le autonome 59 anni di età).

L'art. 1, comma 292, della L. 197/2022 ha modificato la cd "Opzione donna". Le dipendenti AFAM che abbiano compiuto 60 anni (o 59 anni per le lavoratrici con un figlio, o 58 anni per le lavoratrici con due o più figli) e abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni al 31/12/2022, possono avvalersi del suddetto trattamento pensionistico anticipato, purché rientrino in una delle seguenti casistiche:

- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3 del sopra citato D.L. 4/2019, come modificato dalla L. 197/2022, "Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2023, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico."