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Messaggio INPS 30.01.2023, n. 430

Istituzione della nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. n. 463/1998.

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 219 del 9 novembre 2022 è stata istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1998, n. 463, una nuova prestazione di anticipazione del Trattamento di fine servizio (TFS) e del Trattamento di fine rapporto (TFR) a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito, Gestione), che integra, in via sperimentale per un triennio, le tipologie di anticipazione TFS/TFR attualmente vigenti (ordinaria e agevolata).

Con lo stesso provvedimento è stato adottato il "Regolamento per l'erogazione di Anticipazioni ordinarie del TFS e TFR agli iscritti alla Gestione unitaria delle Prestazioni Creditizie e sociali" (Allegato n. 1; di seguito, anche Regolamento), che entra in vigore il 1° febbraio 2023, e trova applicazione nei confronti delle domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR presentate a decorrere dalla predetta data (cfr. l'art. 14 del Regolamento).

In attesa della pubblicazione di apposita circolare dell'Istituto, con la quale verrà illustrata nel dettaglio la disciplina della nuova prestazione, nonché fornite le istruzioni operative per l'attuazione della stessa, con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni in materia, nonché le modalità di presentazione delle domande relative a tale prestazione.

Per quanto attiene ai requisiti di accesso alla prestazione in esame, possono richiedere l'anticipazione del TFR/TFS pensionati e cessati dal servizio iscritti alla Gestione e che hanno diritto a una prestazione di TFS/TFR non ancora interamente erogata (cfr. l'art. 4 del Regolamento), per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili (cfr. l'art. 2 del Regolamento).

L'anticipazione in questione può essere richiesta dai pensionati che hanno confermato l'adesione alla Gestione per il periodo di pensione, nonché dai cessati dal servizio senza diritto a pensione che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti alla Gestione, e qualora il TFS/TFR possa essere corrisposto.

La nuova prestazione consente agli iscritti alla Gestione di anticipare la fruizione dell'intero ammontare dell'importo del TFS/TFR maturato e non liquidato o di una parte dello stesso, senza dovere attenderne l'esigibilità e l'erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente, a fronte della cessione del corrispondente trattamento.

È prevista, inoltre, all'articolo 11, comma 2, del Regolamento, la possibilità di chiedere l'anticipazione del trattamento anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora "libera" da questi ultimi.

Sull'anticipazione TFS/TFR è prevista l'applicazione di un tasso di interesse fisso per l'intera durata del finanziamento, attualmente pari all'1%, e di una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.

Con l'erogazione del finanziamento, l'iscritto riceve, in unica soluzione, la somma corrispondente a tutto il TFS/TFR, anticipato al netto di interessi, spese di amministrazione e di eventuali morosità maturate su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione. Al riguardo, si evidenzia che il citato articolo 11, comma 2, prevede altresì, tra le altre, la facoltà dell'iscritto di richiedere l'erogazione della prestazione anche in presenza di altre prestazioni creditizie erogate dall'Istituto e in corso di ammortamento senza morosità. In tali fattispecie, l'iscritto potrà chiedere l'estinzione anticipata di altri finanziamenti ottenuti dall'INPS.

La somma corrispondente al TFS/TFR ceduto sarà rimborsata alla Gestione direttamente dall'Ente competente per l'erogazione del TFS/TFR, sia che si tratti dell'INPS che di altro Ente. Ciò avverrà in corrispondenza delle date nelle quali, in assenza di cessione e maturati i termini di legge per il pagamento, detta Amministrazione è tenuta a effettuare il versamento al richiedente avente diritto. L'Ente erogatore provvederà a rimborsare la Gestione mediante la corresponsione della quota parte di TFS/TFR, spettante all'iscritto, nella misura e nelle date stabilite all'interno della presa d'atto. Relativamente alle quote non cedute, queste verranno accreditate al richiedente secondo le tempistiche determinate dalla legge.

Eventuali ritardi nella corresponsione delle quote alla Gestione da parte dell'Ente erogatore, rispetto alle date desumibili dalle relative certificazioni e successive prese d'atto, comportano l'addebito esclusivo, al medesimo Ente erogatore, di interessi di mora. Analogamente, l'Ente erogatore risponderà di eventuali errori relativi agli importi indicati nella presa d'atto positiva, che provvederà a ristorare la Gestione della differenza tra la maggiore somma anticipata e quanto effettivamente disponibile per la cessione.

La domanda di anticipazione del TFS/TFR deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente in via telematica, a partire dal 1° febbraio 2023, accedendo alla scheda prestazione presente sul sito internet dell'INPS ai seguenti indirizzi:

TFS: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/anticipazione-ordinaria-tfs-per-gli-iscritti-alla-gestione-unitaria-delle-prestazioni-creditizie-e-sociali-fondo-credito

TFR: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/anticipazione-ordinaria-tfr-per-gli-iscritti-alla-gestione-unitaria-delle-prestazioni-creditizie-e-sociali-fondo-credito.

Nella domanda il richiedente, oltre a indicare se il finanziamento è richiesto per l'intero ammontare del TFS/TFR o per un importo minore, deve specificare che, nel caso in cui parte della somma richiesta sia già assoggettata a cessioni o vincoli, intenda ricevere il finanziamento per l'ammontare effettivamente disponibile.

Per il cittadino è disponibile il manuale nell'area dedicata ai servizi online.

Per le domande presentate dai lavoratori per i quali l'Ente erogatore è l'INPS, l'istruttoria volta alla certificazione relativa al TFS/TFR, da parte degli operatori di Sede, dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo del consueto cruscotto "Gestione domande 1 click" già in uso per le altre tipologie di richieste di quantificazione. La certificazione verrà resa disponibile in modo automatizzato nei sistemi dell'Area Credito. Conseguentemente, in fase di presentazione della domanda, il richiedente non deve produrre tale documentazione.

In caso di domande presentate da lavoratori per i quali l'Ente erogatore del TFS/TFR sia diverso dall'INPS, la relativa certificazione sarà allegata dall'interessato in domanda.

Per i dettagli operativi, saranno a disposizione degli operatori di Sede gli appositi manuali nell'area dedicata nella intranet istituzionale.

 

Allegato 1 -Regolamento per l'erogazione di anticipazioni ordinarie del TFS e TFR

Agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

 

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione dell'anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Servizio (nel seguito anche "TFS") e del Trattamento di Fine Rapporto (nel seguito anche "TFR") agli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (nel seguito anche la "Gestione"), pensionati o cessati, aventi diritto ad una prestazione di TFS/TFR non ancora interamente erogata.

2. Non rientrano tra i beneficiari della prestazione i cessati dal servizio che non risultano iscritti alla Gestione sia al momento della domanda di anticipazione del TFS/TFR (nel seguito anche "domanda") che al momento della concessione dell'anticipazione dello stesso.

3. La concessione dell'anticipazione ordinaria del TFS/TFR (nel seguito anche il "finanziamento", o "la prestazione") è disposta secondo le modalità previste dal presente regolamento, nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate annualmente nel bilancio dell'INPS (nel seguito anche l'"Istituto") all'attività creditizia riferita alla Gestione di cui ai commi precedenti.

Art. 2 - Importo finanziato e processo di erogazione

1. L'anticipazione del TFS/TFR è un finanziamento a tasso fisso erogato in unica soluzione, con cessione pro solvendo del TFS/TFR maturato dal richiedente, disponibile e non ancora esigibile.

2. La quota massima di TFS/TFR da finanziare è l'intero importo del TFS/TFR maturato, disponibile ed esigibile dopo almeno sei mesi dalla data della domanda di anticipazione, come certificato nel prospetto rilasciato dall'Ente erogatore del trattamento, recante le date di riconoscimento dei singoli importi di prestazione e il relativo ammontare (nel seguito anche la "Certificazione").

3. In caso di richiesta di anticipazione per l'intero ammontare del TFS/TFR, il contratto di cessione del credito sarà stipulato per il 100% del trattamento maturato e disponibile, mentre l'importo anticipato sarà al netto degli interessi e delle spese amministrative.

4. In caso di richiesta di finanziamento per una quota inferiore al 100% dell'importo del TFS/TFR maturato e disponibile, il contratto di cessione del credito sarà stipulato per un importo pari alla somma richiesta maggiorata degli interessi e delle spese amministrative. Qualora l'importo della cessione così calcolato superi l'ammontare maturato e disponibile di TFS/TFR, il finanziamento sarà determinato con i criteri di cui al comma 3.

5. L'INPS, prima di erogare l'importo riconosciuto come finanziabile, provvederà ad accertare la presenza di debiti nei confronti dell'Istituto o dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

6. In presenza di cessioni parziali già imputate al TFS/TFR o di quote vincolate dello stesso, l'importo finanziabile può essere pari alle somme disponibili del TFS/TFR.

7. L'anticipazione TFS/TFR viene erogata nei limiti della disponibilità del budget programmato annualmente, in ordine cronologico di inoltro della proposta di cessione da parte dell'iscritto.

 

Art. 3 - Tasso di interesse e spese di amministrazione

1. Sull'anticipazione TFS/TFR è prevista l'applicazione di un tasso di interesse nominale fisso annuo in regime di capitalizzazione semplice, determinato dall'Istituto e pubblicato sul sito internet istituzionale www.inps.it nella specifica sezione.

2. Il tasso di interesse è fisso per l'intera durata del finanziamento così come indicato nel contratto, e non è dunque parametrato all'andamento di indicatori di mercato. L'INPS si riserva la facoltà di aggiornare con proprio provvedimento i tassi di interesse applicati, dandone comunicazione e pubblicità sul proprio sito istituzionale.

3. Gli interessi sono calcolati in funzione delle scadenze di esigibilità del TFS/TFR indicate nella Certificazione, tenendo conto dell'ordine di opponibilità delle pretese sul TFS/TFR e delle prese d'atto di cessione del credito previdenziale emesse dall'Ente erogatore del TFS/TFR. La presa d'atto rappresenta l'atto formale che attesta la consapevolezza dell'Ente erogatore della cessione del TFS/TFR, e che individua l'Istituto quale cessionario avente diritto all'accredito del TFS/TFR.

4. Sull'importo dell'anticipazione del TFS/TFR al lordo degli interessi si applica la ritenuta dello 0,50% per spese di amministrazione.

 

Art. 4 - Requisiti di accesso alla prestazione

1. Possono accedere alla prestazione esclusivamente i pensionati e i cessati dal servizio, iscritti alla Gestione e aventi diritto ad una prestazione di TFS/TFR non ancora interamente erogata.

2. In caso di presentazione della domanda di anticipazione TFS/TFR da parte di un richiedente che, a seguito della cessazione dal servizio, non abbia diritto alla pensione ma abbia un nuovo impiego che comporta l'iscrizione ex lege o volontaria alla Gestione, il finanziamento potrà essere erogato se, all'atto della domanda, il richiedente stesso risulterà iscritto alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, e qualora il TFS/TFR sia da corrispondere.

3. I cessati dal servizio senza diritto a pensione e privi di nuovo impiego che comporta l'adesione ex lege o volontaria alla Gestione, non potranno risultare beneficiari della prestazione.

 

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda

1. I pensionati e i cessati dal servizio senza diritto a pensione potranno presentare domanda di anticipazione del TFS/TFR solo successivamente alla cessazione, ed esclusivamente se in possesso dei requisiti indicati all'art. 4 commi 1 e 2.

2. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente, a pena di inammissibilità, per via telematica attraverso il portale INPS. Il servizio WEB per l'inoltro della domanda è accessibile mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'identità elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi) dall'Area riservata dell'utente all'interno del sito internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it.

3. L'INPS si riserva:

a) la facoltà di variare le modalità di inoltro della domanda telematica, previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale;

b) di prevedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale") e ss.mm.ii, integrazioni delle modalità di presentazione della domanda, tramite protocolli d'intesa e/o convenzioni con Enti e Amministrazioni che richiedano servizi in cooperazione applicativa.

4. L'iscritto dovrà specificare nella domanda se il finanziamento è richiesto per l'intero ammontare del TFS/TFR o per un diverso importo nell'ambito della capienza disponibile, indicandone in tal caso l'entità, rappresentando se il TFS/TFR sarà corrisposto in seguito a:

a) pensionamento;

b) cessazione dal servizio senza diritto a pensione e nuovo impiego con iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, qualora, per mancanza di continuità iscrittiva, sia maturato il diritto al TFS/TFR.

5. L'iscritto dovrà inoltre indicare che in caso di incapienza della somma indicata, intende comunque chiedere il finanziamento per l'ammontare del TFS/TFR effettivamente disponibile e che con l'importo finanziato saranno preliminarmente rimborsate le eventuali morosità su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione ed i relativi interessi.

6. La domanda di anticipazione del TFS/TFR non può trovare accoglimento per mancanza dei tempi tecnici di erogazione qualora dalla Certificazione risulti che l'unica o ultima rata del TFS/TFR debba essere corrisposta entro sei mesi decorrenti dalla data della domanda di anticipazione, termine previsto per la conclusione del procedimento.

 

Art. 6 - Documentazione richiesta

1. Gli iscritti dovranno produrre la domanda di erogazione dell'anticipazione del TFS/TFR, presentata con le modalità definite all'art. 5, debitamente compilata e, nel caso in cui l'Ente erogatore del TFS/TFR non sia l'INPS, corredata da:

- Certificazione del TFS/TFR e delle date di relativa erogazione ai fini della cessione ordinaria prodotta dall'Ente che erogherà il TFS/TFR;

- Certificazione del TFS/TFR e delle date di riconoscimento del medesimo in caso di cessazione dal servizio con opzione "quota 100" o "quota 102" prodotta dall'Ente che erogherà il TFS/TFR.

2. La domanda consiste nella richiesta di finanziamento contro cessione pro solvendo del TFS/TFR ed è corredata, ad esito della Certificazione del TFS/TFR, dalla manifestazione della volontà di cessione del credito relativo al TFS/TFR (nel seguito anche "proposta di cessione" del TFS/TFR).

 

Art. 7 - Garanzie

1. Il finanziamento relativo all'anticipazione del TFS/TFR è concesso dietro cessione pro solvendo del TFS/TFR oggetto di anticipazione, indipendentemente dal fatto che l'Ente erogatore sia o meno l'INPS. Qualora l'Ente erogatore del TFS/TFR risultasse insolvente, l'Istituto, in qualità creditore cessionario, potrà rivalersi sull'iscritto cedente.

 

Art. 8 - Modalità di concessione ed erogazione dell'anticipazione TFS/TFR, nel caso in cui l'Ente erogatore sia l'INPS

1. Per i pensionati e per i cessati dal servizio senza diritto a pensione INPS verificherà l'esistenza dei presupposti generali di cui agli artt. 1 e 4 ed il contenuto della domanda presentata ai sensi dell'art.5 e 6, comma 1.

2. A seguito del positivo esito della verifica dei requisiti generali di cui al comma 1, verrà aperta l'istruttoria volta all'emissione della certificazione relativa al TFS/TFR ed alle date di relativa erogazione; la citata certificazione verrà rilasciata dall'INPS in qualità di Ente erogatore del TFS/TFR entro i 75 giorni successivi al superamento con esito positivo della verifica di cui al comma 1.

3. Successivamente all'emissione della certificazione relativa al TFS/TFR, INPS predisporrà, per tutti i richiedenti il finanziamento, la proposta di cessione da sottoporre all'iscritto o l'eventuale mancato accoglimento della domanda.

4. L'iscritto, a cui gli esiti del comma 3 saranno comunicati via mail/sms, potrà trasmettere entro 30 giorni la proposta di cessione reperibile dai sistemi dell'Istituto. Decorso tale termine senza che l'iscritto abbia trasmesso la proposta, la relativa domanda verrà considerata definita per rinuncia al finanziamento.

5. Ricevuta la proposta di cessione del TFS/TFR dall'iscritto, INPS provvederà all'accettazione della proposta ed in qualità di Ente erogatore del TFS/TFR opererà, nei successivi 30 giorni, un'ultima verifica circa l'effettiva perdurante disponibilità del TFS/TFR, provvedendo alla conseguente presa d'atto dell'avvenuta cessione.

6. Il contratto di cessione si perfezionerà con l'accettazione da parte dell'Istituto della proposta ricevuta dal richiedente ma diventerà efficace con la relativa presa d'atto positiva. In caso di indisponibilità parziale del TFS/TFR, il contratto sarà operante per la minor somma disponibile della quale verrà data comunicazione all'iscritto.

7. Successivamente alla presa d'atto, INPS opererà il recupero di eventuali morosità su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione (e relativi interessi), l'eventuale anticipata estinzione di altri finanziamenti della Gestione richiesta dall'iscritto e l'accredito dell'eventuale importo finanziato residuo.

8. Sarà trasmessa all'iscritto una comunicazione via mail/sms all'atto dell'eventuale mancato accoglimento della domanda di anticipazione del TFS/TFR, di disponibilità della proposta di cessione, di accettazione o mancato accoglimento della proposta di cessione, dell'eventuale minore importo disponibile per la cessione rispetto a quello presente in proposta, di eventuale inefficacia o risoluzione del contratto e di accredito dell'importo finanziato e/o di eventuale utilizzo dello stesso a recupero di morosità su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione (e relativi interessi) e/o per l'anticipata estinzione di altri finanziamenti della Gestione richiesta dall'iscritto.

9. Tutte le comunicazioni, incluse quelle di cui al comma 8, saranno trasmesse all'indirizzo e-mail ed al numero di telefono autorizzati all'uopo dal richiedente all'atto della presentazione della domanda, e saranno altresì disponibili nell'Area riservata all'utente. Le stesse si intenderanno conosciute nel momento in cui risultano recapitate all'indirizzo di cui sopra o all'atto del loro caricamento nella predetta Area riservata.

 

Art. 9 - Modalità di concessione ed erogazione dell'anticipazione TFS/TFR, nel caso in cui l'Ente erogatore sia diverso dall'INPS

1. Nel caso in cui l'Ente erogatore del TFS/TFR sia diverso dall'INPS, ricevuta la domanda di finanziamento da parte dell'iscritto corredata dalla certificazione rilasciata dall'Ente erogatore del TFS/TFR, INPS verificherà l'esistenza dei presupposti generali di cui agli artt. 1 e 4, il contenuto della domanda presentata ai sensi dell'art. 5 e la documentazione allegata ai sensi dell'art. 6, comma 1, e predisporrà la bozza della proposta di cessione da sottoporre all'iscritto o emetterà il mancato accoglimento della domanda.

2. L'iscritto, a cui gli esiti del comma 1 saranno comunicati via mail/sms, potrà trasmettere entro 30 giorni la proposta di cessione reperibile dai sistemi dell'Istituto. Decorso tale termine senza che l'iscritto abbia trasmesso la proposta, la relativa domanda verrà considerata definita per rinuncia al finanziamento.

3. Ricevuta la proposta di cessione del TFS/TFR dall'iscritto, INPS provvederà all'accettazione della proposta e la invierà all'Ente erogatore del TFS/TFR ai fini dell'ultima verifica circa l'effettiva perdurante disponibilità del TFS/TFR e della conseguente presa d'atto dell'avvenuta cessione.

4. Il contratto di cessione si perfezionerà con l'accettazione da parte dell'Istituto della proposta ricevuta dall'iscritto ma diventerà efficace con la relativa presa d'atto positiva comunicata dall'Ente erogatore del TFS/TFR. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta di presa d'atto senza che l'Ente erogatore l'abbia fornita, il contratto sarà da ritenere automaticamente risolto. In caso di indisponibilità parziale del TFS/TFR, il contratto sarà operante per la minor somma disponibile della quale verrà data comunicazione all'iscritto.

5. Successivamente alla ricezione della presa d'atto, INPS opererà il recupero di eventuali morosità su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione (e relativi interessi), l'eventuale anticipata estinzione di altri finanziamenti della Gestione richiesta dall'iscritto e l'accredito dell'eventuale importo finanziato residuo.

6. Sarà trasmessa all'iscritto una comunicazione via mail/sms all'atto dell'eventuale mancato accoglimento della domanda di anticipazione del TFS/TFR , di disponibilità della proposta di cessione, di accettazione o mancato accoglimento della proposta di cessione, dell'eventuale minore importo disponibile per la cessione rispetto a quello presente nella proposta, di eventuale inefficacia o risoluzione del contratto e di accredito dell'importo finanziato e/o di eventuale utilizzo dello stesso a recupero di morosità su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione (e relativi interessi) e/o per l'anticipata estinzione di altri finanziamenti della Gestione richiesta dall'iscritto.

7. Tutte le comunicazioni, incluse quelle di cui al comma 6, saranno trasmesse all'indirizzo e-mail ed al numero di telefono autorizzati all'uopo dal richiedente all'atto della presentazione della domanda, e saranno altresì disponibili nell'Area riservata all'utente. Le stesse si intenderanno conosciute nel momento in cui risultano recapitate all'indirizzo di cui sopra o all'atto del loro caricamento nella predetta Area riservata.

 

Art. 10 - Modalità di rimborso dell'anticipazione del TFS/TFR

1. La quota ceduta di TFS/TFR viene rimborsata a opera dell'Ente erogatore, che provvede a restituire alla Gestione detto importo, utilizzando la quota parte della somma che l'Ente erogatore stesso deve all'iscritto a titolo di TFS/TFR.

2. Per effetto della cessione di cui ai precedenti articoli, il rimborso del TFS/TFR ceduto avviene attraverso versamento della somma corrispondente direttamente alla Gestione da parte dell'Ente erogatore, alla maturazione del diritto al pagamento della prima quota o dell'importo in unica soluzione del TFS/TFR, nella misura comunicata dalla Gestione in sede di perfezionamento della cessione e indicata nella relativa presa d'atto.

3. Gli eventuali importi ceduti relativi a rate del TFS/TFR successive alla prima, sono rimborsati alla maturazione del diritto al pagamento dall'Ente Erogatore alla Gestione nella misura comunicata in sede di perfezionamento della cessione e indicata nella relativa presa d'atto.

4. La restituzione del finanziamento sarà operata nelle date indicate nella Certificazione del TFS/TFR e nella successiva presa d'atto. In caso di rateizzazione del TFS/TFR in 2 o 3 rate e in presenza di una cessione parziale della prestazione spettante, sarà restituito con priorità l'ammontare ceduto.

5. In presenza di più cessioni di TFS/TFR per quote complementari dello stesso, il rimborso verrà operato seguendo l'ordine temporale di emissione delle prese d'atto delle cessioni da parte dell'Ente erogatore.

6. L'eventuale quota di TFS/TFR non ceduta sarà accreditata al richiedente con le modalità e le tempistiche previste dalla Certificazione rilasciata dall'Ente erogatore del TFS/TFR e nella successiva presa d'atto. Eventuali ritardi nel rimborso del TFS/TFR ceduto non comporteranno per l'iscritto l'imputazione di alcun interesse di mora.

7. Eventuali ritardi nel versamento del TFS/TFR da parte dell'Ente erogatore a favore della Gestione, rispetto alle date desumibili dalle relative certificazioni e successive prese d'atto, comporteranno l'addebito esclusivo al medesimo Ente erogatore di interessi di mora nella misura degli interessi convenzionali previsti per il finanziamento, dal giorno del dovuto, corrispondente alle date certificate di pagamento, sino all'effettivo soddisfo.

8. In caso di presa d'atto positiva errata dell'Ente erogatore, la differenza tra l'eventuale maggior somma anticipata al richiedente dalla Gestione e quanto effettivamente disponibile per la cessione, sarà imputata all'Ente erogatore che provvederà a rimborsare la stessa alla Gestione. In caso di ritardo nel rimborso di tale differenza si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 7.

9. Nell'ipotesi di pensionamento per "quota 100" e "quota 102", verranno ricalcolati gli interessi in caso di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

10. Qualora a seguito del ricalcolo degli interessi di cui al comma 9 risultino dovute al richiedente delle somme, le stesse saranno corrisposte dall'Istituto dopo l'avvenuto integrale rimborso dell'anticipazione. Nel caso in cui il richiedente, a seguito del predetto ricalcolo degli interessi, debba versare delle somme all'Istituto, le stesse saranno trattenute nei limiti di legge su pensione o, in caso di impossibilità di recupero con tale sistema, saranno richieste dall'Istituto al beneficiario della prestazione che sarà tenuto al relativo e tempestivo pagamento.

 

Art. 11 - Durata e coesistenze

1. La durata della prestazione è determinata in funzione delle scadenze di rimborso previste nella Certificazione rilasciata dall'Ente erogatore e nella successiva presa d'atto.

2. È possibile l'erogazione del finanziamento in presenza di:

a) altre cessioni o vincoli "presenti" sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora "libera" da vincoli o cessioni;

b) altra anticipazione del TFS/TFR concessa dall'Istituto, limitatamente alla quota ancora "libera" da vincoli o cessioni;

c) altre prestazioni creditizie erogate dall'Istituto e in corso di ammortamento senza morosità. In tale casistica sarà possibile per l'iscritto chiedere l'estinzione anticipata di uno o più finanziamenti ottenuti dall'INPS; in tal caso l'importo concesso in anticipazione del TFS/TFR sarà preliminarmente destinato a saldare gli importi di anticipata estinzione riferiti ai finanziamenti scelti. L'eventuale importo residuo concesso sarà accreditato all'iscritto;

d) altre prestazioni creditizie erogate dall'Istituto ed in corso di ammortamento con morosità. In tale casistica, per ottenere l'anticipazione su TFS/TFR l'iscritto dovrà accettare di rimborsare le morosità maturate nei confronti dell'Istituto (e i relativi interessi) attraverso l'importo dell'anticipazione: l'iscritto riceverà, pertanto, l'accredito dell'importo al netto delle somme trattenute per compensare le morosità ed i relativi interessi; oltre alle morosità, sarà in ogni caso possibile per l'iscritto chiedere di rimborsare integralmente ed anticipatamente uno o più finanziamenti ottenuto/i dall'INPS, anche per quanto non oggetto di mora.

 

Art. 12 - Estinzione anticipata del finanziamento

1. Non è prevista per il beneficiario la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento.

 

Art. 13 - Recesso ante-accettazione della cessione del TFS/TFR

1. L'iscritto può recedere dall'anticipazione del TFS/TFR prima dell'accettazione da parte dell'Istituto della relativa proposta di cessione. In tal caso, l'iscritto non è tenuto a corrispondere alcun importo, neanche a titolo di spese amministrative.

2. Dopo l'accettazione da parte dell'Istituto della proposta di cessione di cui al comma 1, l'iscritto non potrà recedere dal contratto.

 

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/02/2023 e trova applicazione nei confronti delle domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR presentate a decorrere dalla predetta data.