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Decreto M.I.M. 13.01.2023, n. 33

Riparto dei contributi finanziari statali per le sezioni primavera e. f. 2023.

Formula iniziale

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente a oggetto "Legge di contabilità e finanza pubblica";

Vista la legge 4 agosto 2016, n. 163, recante "Modifiche alla legge 31/12/2009, n. 196";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020 di "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 - 2023";

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 di "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 - 2024";

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022 di "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023 - 2025" e, in particolare, la Tabella 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, con il quale è stato adottato il "Regolamento che disciplina l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione";

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione";

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, che dispone che il Ministero dell'istruzione assuma la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto l'articolo 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 così come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e, successivamente, dall'articolo 2, comma 3, lett. i), della legge 4 agosto 2016, n. 163, che dispone che "nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente";

Vista la precedente assegnazione ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per il precedente esercizio finanziario 2022, disposta con decreto ministeriale 15 febbraio 2022, n. 31;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 24 febbraio 2022, n. 520, riguardante l'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2022, nello stato di previsione di questo Ministero, ai Direttori generali titolari delle strutture in cui si articola il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'art. 1, comma 630, concernente l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto l'Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, repertorio atti n. 83/CU, per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socioeducativi 0-6 anni;

Visto l'Accordo di conferma biennale in Conferenza unificata del 30 luglio 2015, rep. atti 78/CU, dell'Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, rep. atti 83/CU;

Visto l'Accordo di conferma annuale in Conferenza unificata del 27 luglio 2017, rep. atti 86/CU, dell'Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, rep. atti 83/CU, confermato per il biennio 2015/17 con Accordo in Conferenza unificata del 30 luglio 2015, rep. atti 78/CU;

Visto l'Accordo di conferma annuale in Conferenza unificata del 18 ottobre 2018, rep. atti 101/CU, dell'Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, rep. atti 83/CU, confermato per il biennio 2015/17 con Accordo in Conferenza unificata del 30 luglio 2015, rep. atti 78/CU e per l'anno 2018 con Accordo in Conferenza unificata del 27 luglio 2017, rep. atti 86/CU;

Visto l'Accordo di conferma annuale in Conferenza unificata del 1° agosto 2019, rep. atti 83/CU, dell'Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, rep. atti 83/CU, confermato con Accordo in Conferenza unificata del 18 ottobre 2018, rep. atti 101/CU;

Visto l'Accordo di conferma annuale in Conferenza unificata del 6 agosto 2020, rep. atti 106/CU, dell'Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, rep. atti 83/CU, confermato con Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2019, rep. atti 83/CU;

Visto l'Accordo di conferma annuale in Conferenza unificata del 22 settembre 2021, rep. atti 132/CU, dell'Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, rep. Atti 83/CU, confermato con Accordo in Conferenza unificata del 6 agosto 2020, rep. atti 106/CU;

Visto l'Accordo di conferma annuale in Conferenza unificata del 28 settembre 2022, rep. atti 162/CU, dell'Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, rep. atti 83/CU, confermato con Accordo in Conferenza unificata del 22 settembre 2022, rep. atti 132/CU;

Visto l'articolo 2, comma 1, del citato Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, rep. atti 83/CU, che affida il funzionamento delle sezioni primavera ad apposite intese stipulate tra gli Uffici scolastici regionali e le Regioni;

Visto l'articolo 2, comma 3, del suddetto Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, rep. atti 83/CU, che prevede che i fondi complessivamente assegnati al finanziamento delle sezioni primavera siano gestiti unitariamente, secondo le intese regionali;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a) del predetto Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, rep. atti 83/CU, che prevede il concorso al funzionamento del servizio delle sezioni primavera, tra gli altri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministero dell'istruzione e del merito);

Considerato che, in base all'articolo 4, comma 1, lettera b) del predetto Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, rep. atti 83/CU, i contributi statali sono ripartiti a livello regionale per una quota pari al 50% sulla base della popolazione in età 24-36 mesi residente nel territorio regionale (fonte: dati ISTAT) e per il restante 50% in relazione alle sezioni autorizzate (fonte: risposte degli Uffici Scolastici Regionali al monitoraggio avviato dal Ministero con prot. 24915 del 4 ottobre 2022);

Ravvisata l'opportunità di ricorrere all'applicazione della procedura di spesa delineata dall'articolo 34 quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante assegnazione da parte dell'Amministrazione centrale delle somme previste sul capitolo 1466/1 agli Uffici scolastici regionali;

DECRETA