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Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 01.02.2023

Anagrafe dei dipendenti pubblici. (G.U. 17.03.2023, n. 65)

Art. 7 - Disposizioni finanziarie e finali

1. Il presente decreto definisce, in prima applicazione, l'insieme dei dati raccolti nell'anagrafe a partire dai dati già disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. La definizione delle regole specifiche di dettaglio dell'anagrafe nonché l'individuazione delle modalità di alimentazione della stessa con gli ulteriori dati indicati nell'allegato A e non disponibili presso i due enti, saranno definite a cura del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'ANCI e l'UPI, da concludersi con entro il 31 dicembre 2022.

2. In caso di modifica delle modalità di funzionamento dell'anagrafe, l'allegato A sarà aggiornato con decreto direttoriale del Capo Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Capo Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. A seguito dell'intesa di cui al comma 2, in fase di prima applicazione, e comunque per un periodo di sei mesi, sarà attivata una fase di sperimentazione finalizzata a testare le funzionalità della Piattaforma di cui al comma 1 dell'art. 3. L'esito della sperimentazione sarà oggetto d'intesa in sede di Conferenza unificata al fine dell'avvio a regime di quanto previsto dall'anagrafe.