Decreto M.I.M. 28.02.2023, n. 33
Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento.
Art. 1 - Scioglimento della riserva
Art. 2 - Inserimento titoli di riserva dei posti
Art. 3 - Inclusione annuale negli elenchi di sostegno e dei metodi didattici differenziati
Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande
Art. 5 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Formula iniziale
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado";
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", e in particolare l'articolo l, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento e l'articolo l, comma 607;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";
Visto il decreto-legge l settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, recante "Disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università", ed in particolare l'articolo 5 bis;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante "Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010", ed in particolare l'articolo 1, commi 4-octies e 4-decies e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 luglio 2010, n. 165;
Visti gli articoli 1014 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia";
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", e in particolare l'articolo 14, commi 2-ter e 2-quater;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" ed in particolare l'articolo 8, comma 1;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", ed in particolare gli articoli 5, comma 4-bis e 15 commi 3-bis e 3-ter;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e in particolare l'articolo 19, comma 3-ter;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133";
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, concernente "Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124";
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 2007, n. 27, recante "Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado inserito nella terza fascia";
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131, "Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124", ed in particolare gli articoli 2, 5 e 6;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 13 e 15, comma 17;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19 del 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2017, n. 400, ed in particolare l'articolo 5 che ha disposto l'adeguamento delle graduatorie ad esaurimento, relativamente alle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado, alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2018, n. 335, attuativo delle disposizioni concernenti la valutazione del servizio prestato dagli insegnanti della scuola dell'infanzia presso le sezioni primavera, previste dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 60, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente e educativo, valide per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, ricondotto al biennio 2022/23 e 2023/24 ai sensi dell'articolo 19 comma 3- ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come sopra richiamato;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 31 marzo 2022, n. 333, concernente l'attivazione, per l'anno accademico 2021/2022, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";
Visto il parere reso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza del 13 maggio 2019, n. 1052;
Considerata la necessità di fissare per l'anno scolastico 2023/2024 un termine congruo in relazione sia alle cadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le
graduatorie ad esaurimento in tempo utile per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico;
Informate le organizzazioni sindacali del comparto istruzione e ricerca, in data 17 febbraio 2023,
DECRETA
1. Il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l'anno scolastico 2023/24 è fissato al 30 giugno 2023.
2. Ai fini di cui al comma 1, i docenti interessati devono presentare la relativa istanza a decorrere dal 15 giugno fino al 4 luglio 2023, secondo le modalità di cui all'articolo 4.
1. Il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge l0 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è fissato al 4 luglio 2023. A tal fine i docenti interessati devono presentare la relativa istanza a decorrere dal 15 giugno fino al 4 luglio 2023, secondo le modalità di cui all'articolo 4.
2. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati, i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
1. Il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno è fissato al 30 giugno 2023. A tal fine, i docenti interessati devono presentare la relativa istanza a decorrere dal 15 giugno fino al 4 luglio 2023, secondo le modalità di cui all'articolo 4.
2. Entro lo stesso termine del 4 luglio 2023 possono essere dichiarati i titoli di specializzazione all'insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati conseguiti entro il 30 giugno 2023, ai fini dell'inclusione nei relativi elenchi.
1. Le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, di aggiornamento dei titoli di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati devono essere rivolte alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2022/23 e 2023/24, secondo le tempistiche indicate agli articoli 1, 2 e 3, esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le istruzioni tecniche che verranno rese con apposito avviso pubblicato sul sito internet di questo Ministero.
2. Gli aspiranti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarano:
a. nella domanda di inclusione a pieno titolo, seguendo la procedura guidata, il titolo di abilitazione e l'eventuale titolo per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria conseguito;
b. nella domanda di dichiarazione dei titoli di riserva, seguendo la procedura guidata, il titolo di riserva cui hanno diritto e, in caso di provincia destinataria della domanda diversa da quella di residenza, gli estremi dei documenti attestanti il diritto alla riserva di posti o la pubblica amministrazione in possesso della documentazione;
c. nella domanda di inclusione negli elenchi del sostegno e/o dei metodi didattici differenziati, seguendo la procedura guidata, il titolo di specializzazione di sostegno e/o relativo ai metodi differenziati conseguito.
3. I titoli di abilitazione sono valutati ai sensi della tabella allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 2007, n. 27.
1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informano gli aspiranti che i dati raccolti con la domanda saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura medesima, per le attività inerenti all'eventuale successivo conferimento del contratto a tempo indeterminato o determinato, nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti presso il Ministero dell'istruzione e del merito, viale Trastevere 76/A - 00153 Roma e trattati dalla sede territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale che ha gestito la relativa domanda e che esercita le funzioni di titolare del trattamento.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei titoli, pena l'esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della sede territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per la procedura, a cui l'interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione e del merito, Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma - e-mail: rpd@istruzione.it.