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Decreto M.I.M. 03.02.2023, n. 143

Accorpamento commissioni della procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

Art. 2 - Costituzione delle commissioni di valutazione della prova disciplinare

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del DM 188/22, le commissioni di valutazione della prova disciplinare sono composte, su base regionale, da personale esterno all'istituzione scolastica di servizio del candidato.

2. Al fine di contemperare le esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa con il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, per le tipologie di posto che presentino un esiguo numero di partecipanti è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure per un numero di candidati non superiore a centocinquanta. L'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali. Nell'ipotesi dell'aggregazione territoriale delle procedure, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura provvede all'approvazione degli elenchi degli idonei sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'Allegato medesimo. Sono approvati elenchi distinti per ciascuna regione.

3. I quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare sono quelli redatti dalla Commissione nazionale costituita con decreto del Ministro 5 maggio 2022, n. 109, per la valutazione della prova di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro 30 luglio 2021, n. 242.

4. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.

5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.

6. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni di valutazione presentano istanza al dirigente preposto all'USR individuato quale responsabile della procedura ai sensi dell'Allegato A.

7. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 6 secondo le modalità e la tempistica indicate con apposito avviso dell'USR responsabile della procedura.

8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi del D.P.C.M. 24 aprile 2020.