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Legge 27.12.2023, n. 206

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. (G.U. 27.12.2023, n. 300)

Titolo V - Tutela dei prodotti made in italy

Capo I - Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta

Art. 41 - Contrassegno per il made in Italy

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti, è adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l'uso, da solo o congiuntamente con la dizione «made in Italy», fuori dei casi consentiti ai sensi del presente articolo.

2. Ai fini della tutela e della promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto della falsificazione, le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria, apporre il contrassegno di cui al comma 1 sui predetti beni.

3. Il contrassegno di cui al comma 1, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, ed è realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similare o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinati:

a) le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno di cui al comma 1, individuando le caratteristiche tecniche minime che questo deve possedere, con particolare riguardo ai metodi per il contrasto della falsificazione;

b) le forme grafiche per i segni descrittivi;

c) le modalità e i criteri secondo cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi;

d) i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;

e) le regole che le imprese devono rispettare nell'utilizzo del contrassegno e dei segni descrittivi al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo degli stessi;

f) la tecnologia da utilizzare a fini di garanzia della certificazione e della tracciabilità della filiera dei prodotti, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 47.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e agroalimentari, nei cui confronti continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti in materia.