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Legge 27.12.2023, n. 206

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. (G.U. 27.12.2023, n. 300)

Titolo II - Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali

Capo II - Misure settoriali

Art. 10 - Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi da riciclo

1. In conformità ai principi dello sviluppo sostenibile e con l'obiettivo dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria, il Ministero delle imprese e del made in Italy, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove e sostiene gli investimenti nel territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale nonché provenienti da processi di riccio e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.