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Decreto M.I.M. 30.12.2023

Disposizioni in merito alla fase transitoria della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 99. (G.U. 10.02.2024, n. 34)
Formula iniziale - 

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 -  Oggetto e finalità

Art. 2 -  Entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi della legge n. 99/2022

Capo II - Disposizioni transitorie previste da altri decreti attuativi della legge n. 99/2022

Art. 3 -  Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 88

Art. 4 -  Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89

Art. 5 -  Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191

Art. 6 -  Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203

Art. 7 -  Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 novembre 2023, n. 217

Art. 8 -  Disposizioni intertemporali in merito all'attivazione del Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

Art. 9 -  Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo degli articoli 5, comma 1, lettera b), e 8, comma 2, lettera d), della legge n. 99/2022

Capo III - Disposizioni transitorie sulle deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore e sui criteri per l'incremento graduale dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata ai tirocini formativi

Art. 10 -  Deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore

Art. 11 -  Criteri per l'incremento graduale dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata ai tirocini formativi

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 12 -  Clausole di salvaguardia

Art. 13 -  Entrata in vigore

Art. 14 -  Clausola finanziaria