Decreto M.I.M. 28.12.2023
Formula iniziale
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
e con il
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e in particolare l'art. 1, commi 180 e 181, lettera b) e lettera c), n. 2, che delegano il Governo all'adozione di un decreto legislativo concernente il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», come modificato in ultimo dall'art. 44, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l'art. 2-bis, comma 7, ai sensi del quale «Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo»;
Tenuto conto che l'art. 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dispone che: «Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2-bis, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», in particolare, l'art. 9, commi 2 e 3;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, «Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2011, recante «Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'art. 11, comma 5 del decreto l0 settembre 2010, n. 249»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, recante «Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis, 2-ter, nonché, degli articoli 13 e 18-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59» e, in particolare, gli articoli 10 e 11 (di seguito indicato come «d.p.c.m.»);
Ritenuto necessario, in attuazione dell'art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, determinare su base regionale il contingente di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado da utilizzare nello svolgimento dei compiti di tutor coordinatore presso i centri multidisciplinari individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (di seguito indicati come «centri»), nonché di provvedere alla determinazione dei criteri di selezione dei docenti che aspirano alle funzioni di tutor coordinatore e dei tirocinanti;
Considerato che, per l'attuazione delle suindicate finalità, in base a quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dall'art. 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3815 del 9 agosto 2023, concernente la comunicazione del fabbisogno dei docenti per gli anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 2025/26;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione e del merito n. 4545 del 17 ottobre 2023, concernente l'avvio dei percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
Vista la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);
Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali;
Ritenuto in particolare, di non poter accogliere le seguenti osservazioni e proposte del CSPI contenute nel parere n. 112 del 25 ottobre 2023: (i) prevedere diverse tempistiche di attivazione degli esoneri e semiesoneri per l'a.s. 2023/24, richiesta non accoglibile in quanto dette tempistiche sono attuazione dalle previsioni di legge; (ii) indicare nell'art. 1 il numero minimo di tutor coordinatori, richiesta non accoglibile in quanto si è preso atto che il rapporto tutor coordinatore/n. corsisti può oscillare nel corso degli anni e consegue alle disponibilità finanziarie autorizzate; (iii) non attribuire al comitato di valutazione l'esame dei candidati per l'assegnazione dei compiti di tutor tirocinanti, richiesta non accoglibile in quanto si ritiene che il predetto comitato sia l'organismo che a livello di istituzione scolastica meglio possa, attraverso il colloquio, valutare le spinte motivazionali dei docenti sulla base dei titoli presentati e verificando il progetto di lavoro degli aspiranti;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, nota prot. MEF-GAB 50451 del 27 novembre 2023;
Acquisito il concerto del Ministero dell'università e della ricerca, nota prot. GAB-MUR 12202 del 1° dicembre 2023;
Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta: