Decreto M.I.M. 28.12.2023
1. Per le finalità di cui all'art. 2-bis, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è determinato ai sensi dei commi seguenti, su base regionale, il contingente massimo complessivo di utilizzazioni del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado da collocare in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento per lo svolgimento dell'incarico di tutor coordinatore presso i centri.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei posti disponibili per la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie, tenuto conto dell'offerta formativa attivata su base regionale, è stabilito con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il contingente, suddiviso tra gli uffici scolastici regionali (di seguito, USR), del personale docente delle istituzioni scolastiche statali da collocare in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento per lo svolgimento dell'incarico di tutor coordinatore presso i centri nel rispetto del limite di spesa previsto al citato art. 2-bis.
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce la data, comunque antecedente il 1° agosto di ogni anno, entro la quale i centri dovranno aver completato le procedure di selezione e/o di conferma o di revoca del personale cui affidare gli incarichi di tutor coordinatori di cui all'art. 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. I dirigenti preposti agli USR procedono, sentiti in apposita conferenza di servizio, ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, i centri che hanno istituito i percorsi, alla distribuzione del contingente tra le sedi e tra le classi di concorso.
5. L'attività svolta presso i centri per le finalità di cui al comma 1 è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
6. Il contingente complessivo di utilizzazioni di cui al comma 1 è determinato in un massimo di 1.588 unità di esoneri totali o in un massimo di 3.176 unità di semiesoneri fino al 50% dall'insegnamento.
7. Esclusivamente per l'anno accademico 2023/2024, riferito all'a.s. 2023/24, il contingente di cui al comma 6 è ripartito tra gli USR, come indicato nell'allegato B al presente decreto, sulla base delle esigenze formative individuate a livello regionale dalla rilevazione del Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi degli articoli 6 e 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul fabbisogno di docenti. E' possibile conferire l'incarico di docente tutor a partire dal mese di gennaio 2024. I dirigenti preposti agli USR procedono ai sensi del comma 4 del presente articolo. Per l'anno scolastico 2023/2024 non si procede in ogni caso al collocamento in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento del personale docente selezionato a svolgere le funzioni tutoriali in caso di mancata attivazione dell'offerta formativa accreditata da parte dei centri.