Decreto M.I.M. 22.12.2023
1. Coloro i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all'art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14, comma 17, e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni contrattuali sulla mobilità del docente individuato come soprannumerario, i docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259 e del presente decreto, a una classe di concorso differente rispetto a quella di titolarità, mantengono le attuali sedi e cattedre finché permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica. I docenti soprannumerari o in esubero qualora, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità, siano utilizzati nel grado inferiore mantengono il trattamento giuridico-economico loro spettante in riferimento al ruolo di titolarità.
3. Relativamente alle procedure concorsuali di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo n. 59/2017 e a quelle abilitanti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2023, si applicano i requisiti di cui al comma 1.