Decreto M.I.M. 19.12.2023, n. 246
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) EQF: quadro europeo delle qualificazioni;
b) diploma di specializzazione per le tecnologie applicate di quinto livello EQF: titolo rilasciato all'esito del corso formativo biennale erogato dagli ITS Academy, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 99/2022;
c) diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di sesto livello EQF: titolo rilasciato all'esito del corso formativo triennale, erogato dagli ITS Academy, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 99/2022;
d) credito formativo: l'insieme di competenze, conoscenze e abilità acquisite in esito al percorso formativo, che possono essere riconosciute in fase di accesso a un percorso formativo al fine di ridurre il numero di crediti necessari per il conseguimento del relativo titolo, ivi compreso nell'ambito di un ulteriore percorso di formazione o di abilitazione utile ai fini dell'accesso al concorso per insegnante tecnico-pratico (ITP).