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Decreto M.I.M. 18.12.2023, n. 2788

Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali.

Formula iniziale

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del quale "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge";

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi alla potestà regolamentare dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'articolo 29, concernente la disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 25, che disciplina compiti e funzioni dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, nonché l'articolo 35-ter relativo al Portale unico del reclutamento;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 ottobre 2022, n. 194;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, l'articolo 21 che attribuisce l'autonomia alle istituzioni scolastiche e contestualmente conferisce ai capi d'istituto la qualifica dirigenziale;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e, in particolare, l'articolo 39 che disciplina il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativo all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive modificazioni;

Visto la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" e, in particolare, l'articolo 1, commi 102, 103 e 107, concernenti l'equipollenza tra titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e lauree magistrali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" e, in particolare, l'articolo 42;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", modificato dal DPR 16 giugno 2023, n. 82;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, "Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020, con cui sono rideterminati i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021 recante "Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento";

Vista l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con le sentenze 8 settembre 2011 (Causa C-177/10) e 18 ottobre 2012 (Cause riunite da C-302/11 a C-305/11), della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, nonché della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4724 del 18 settembre 2014 di conferma dell'illegittimità del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011 nella parte in cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo;

Ritenuto che l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sia da interpretare in senso conforme alla disciplina comunitaria sopra richiamata, nonché alla giurisprudenza europea e comunitaria formatasi in materia e che pertanto il requisito dell'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i cinque anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all'immissione in ruolo, ferma restando la conferma in ruolo;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 30 luglio 2021 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, ritiene, in merito all'applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti, l'assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali solo parziale ed esclude, pertanto, di poter estendere in via analogica la possibilità di valutare il servizio preruolo dei docenti delle scuole paritarie "ai fini della ricostruzione della carriera, della mobilità scolastica e dell'accesso alle procedure concorsuali riservate";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, "I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.";

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente scolastico dell'Area Istruzione e Ricerca;

Considerata la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici;

Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito, in ordine al numero dei posti da mettere a concorso;

Acquisito il DPCM 3 ottobre 2023, registrato con n. 2839 alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023, di autorizzazione ad avviare, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi n. 979 posti di dirigente scolastico da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria ex articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e la procedura di reclutamento riservata prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

Informate le organizzazioni sindacali rappresentative in data 23 ottobre 2023;

DECRETA