Decreto M.I.M. 06.12.2023, n. 2576
1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni tipologia di posto e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo delle quote di riserva di cui all'art. 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.
2. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Per le tipologie di posto per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
4. Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle g
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