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Decreto legge 22.04.2023, n. 44

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (G.U. 22.04.2023, n. 95)

Capo I - Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 18 - Disposizioni relative al fondo anticipazioni di liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali

1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2023» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», le parole: «dall'esercizio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2024» e le parole: «nel corso dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2023»;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».

2. Il concorso alla finanza pubblica da parte della regione autonoma Valle d'Aosta, di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. In attuazione dell'Accordo sancito in data 8 marzo 2023 nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario regolano in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalità previste nel medesimo Accordo. Rispetto ai suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e lo Stato non è tenuto a ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti di tali enti.

4. Le risorse ricevute dalle regioni a statuto ordinario in attuazione del comma 3 sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.

4-bis. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023»;

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) limitatamente al secondo semestre, gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo di cui al comma 369 nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonché gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli interventi di cui alla presente lettera possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso. Possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori».

4-ter. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR,».

4-quater. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027»;

b) al secondo periodo, le parole: «ed è compresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «in prededuzione dalla quota da attribuire alla regione Calabria nell'ambito della predetta programmazione 2021-2027»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento della regione Calabria, da comunicare entro quindici giorni dall'adozione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli interventi da finanziare, corredati dei rispettivi codici unici di progetto, nonché il cronoprogramma procedurale per l'attuazione degli interventi. Tali interventi sono monitorati mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».