IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 22.04.2023, n. 44

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (G.U. 22.04.2023, n. 95)

Capo I - Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 15 - Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria

1. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:

a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3 annesso al presente decreto;

b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 4 annesso al presente decreto;

c) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 5 annesso al presente decreto;

d) secondo le modifiche delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c), è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2023, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Alle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica, come modificata dal comma 1, lettera a).

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al comma 2, le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 2.

4. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, la Polizia di Stato è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 302 unità come di seguito indicato:

a) non prima del 1° settembre 2023, n. 17 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario;

b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8 unità nella carriera dei funzionari tecnici di polizia, qualifica di commissario tecnico, di cui n. 3 unità del ruolo ingegneri, n. 3 unità del ruolo fisici e n. 2 unità del ruolo psicologi;

c) non prima del 1° settembre 2023, n. 18 unità nel ruolo degli ispettori tecnici;

d) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia;

e) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

f) non prima del 1° settembre 2025, n. 9 unità nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;

g) non prima del 1° settembre 2026, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

h) non prima del 1° settembre 2027, n. 70 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

i) non prima del 1° settembre 2028, n. 30 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia.

4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 20 maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023, pari a euro 8.634.295 per l'anno 2024, pari a euro 9.883.009 per l'anno 2025, pari a euro 13.518.079 per l'anno 2026, pari a euro 16.365.856 per l'anno 2027, pari a euro 21.198.963 per l'anno 2028, pari a euro 22.685.985 per l'anno 2029, pari a euro 22.570.141 per l'anno 2030, pari a euro 22.888.951 per l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per l'anno 2032, pari a euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a euro 24.010.181 per l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per l'anno 2035, pari a euro 24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per l'anno 2037 e pari a euro 24.472.253 annui a decorrere dall'anno 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.

6. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 5, pari a euro 175.247 per l'anno 2023, pari a euro 141.534 per l'anno 2024, pari a euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040 per l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno 2027, pari a euro 783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per l'anno 2029, pari a euro 593.400 per l'anno 2030, pari a euro 771.900 per l'anno 2031, pari a euro 668.400 per l'anno 2032, pari a euro 593.400 per l'anno 2033, pari a euro 771.900 per l'anno 2034, pari a euro 668.400 per l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a euro 771.900 per l'anno 2037 e pari a euro 668.400 annui a decorrere dall'anno 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.

7. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 800:

1) al comma 2, le parole: «30.956 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.975 unità»;

2) al comma 4, le parole: «60.653 unità» sono sostituite dalle seguenti: «60.959 unità»;

b) all'articolo 829, comma 1:

1) all'alinea, le parole: «94 unità» sono sostituite dalle seguenti: «124 unità»;

2) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) ispettori: 103»;

3) dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: «b-ter) appuntati e carabinieri: 3».

8. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità come di seguito indicato:

a) non prima del 1° settembre 2023, n. 16 unità nella categoria ufficiali, ruolo tecnico;

b) non prima del 1° settembre 2023, n. 27 unità nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute;

c) non prima del 1° settembre 2023, n. 3 unità nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute;

d) non prima del 1° settembre 2023, n. 19 unità nel ruolo ispettori;

e) non prima del 1° settembre 2023, n. 306 unità nel ruolo appuntati e carabinieri.

9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8, pari a euro 2.811.991 per l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per l'anno 2032 e pari a euro 18.642.097 annui a decorrere dall'anno 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22.

10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 8, pari a euro 828.567 per l'anno 2023 e a euro 259.700 annui a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22.

11. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza:

a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.894 unità.»;

b) al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

12. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 289 unità come di seguito indicato:

a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;

b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;

c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;

d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unità nel ruolo appuntati e finanzieri.

13. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 760.404 per l'anno 2023, pari a euro 3.070.518 per l'anno 2024, pari a euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari a euro 9.688.624 per l'anno 2026, pari a euro 12.294.026 per l'anno 2027, pari a euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a euro 12.955.416 per l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per l'anno 2030, pari a euro 14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per l'anno 2032, pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a euro 14.130.833 per l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per l'anno 2035, pari a euro 13.762.422 per l'anno 2036 e pari a euro 13.678.395 annui a decorrere dall'anno 2037, si fa fronte ai sensi del comma 22.

14. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 132.459 per l'anno 2023, pari a euro 170.959 per l'anno 2024, pari a euro 291.342 per l'anno 2025, pari a euro 356.050 per l'anno 2026 e pari a euro 202.300 annui a decorrere dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.

15. Per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il capo II, è inserito il seguente:

«CAPO II-bis

CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 19-bis (Carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. La carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:

a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;

b) medico principale;

c) medico capo;

d) medico superiore;

e) primo dirigente medico;

f) dirigente superiore medico.

2. La dotazione organica è fissata nella tabella D-bis allegata al presente decreto.

3. Il trattamento economico del personale della carriera dei medici è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella D-ter di equiparazione allegata al presente decreto.

4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute.

Art. 19-ter (Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. I medici del Corpo di polizia penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:

a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;

b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della polizia penitenziaria;

c) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

d) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;

e) ferme restando le disposizioni dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;

f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria;

g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia penitenziaria, attività didattica nel settore di competenza.

2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.

3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.

4. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.»;

b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-bis e D-ter di cui agli allegati 6 e 7 annessi al presente decreto.

16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15, capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari a euro 178.000 per l'anno 2023 e pari a euro 288.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. Per la copertura della dotazione organica del ruolo dei medici del Corpo della polizia penitenziaria, come rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del comma 15, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente, come di seguito indicato:

a) non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unità nella qualifica di medico;

b) non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unità nella qualifica di medico;

c) non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unità nella qualifica di medico;

d) non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unità nella qualifica di medico.

17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 245.797 per l'anno 2023, pari a euro 3.201.388 per l'anno 2024, pari a euro 3.381.262 per l'anno 2025, pari a euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari a euro 5.485.630 per l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2030, pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031, pari a euro 6.266.675 per l'anno 2032, pari a euro 6.272.727 per l'anno 2033, pari a euro 6.339.297 per l'anno 2034, pari a euro 6.446.629 per l'anno 2035, pari a euro 7.706.292 per l'anno 2036, pari a euro 7.769.140 per l'anno 2037, pari a euro 7.839.726 per l'anno 2038, pari a euro 7.692.902 per l'anno 2039, pari a euro 7.968.337 per l'anno 2040, pari a euro 8.583.900 per l'anno 2041 e pari a euro 8.594.481 annui a decorrere dall'anno 2042, si fa fronte ai sensi del comma 22.

18. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 127.500 per l'anno 2023, pari a euro 49.725 per l'anno 2024, pari a euro 49.725 per l'anno 2025, pari a euro 129.725 per l'anno 2026, pari a euro 80.925 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro 120.925 per l'anno 2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2039, pari a euro 104.025 per l'anno 2040 e pari a euro 99.450 annui a decorrere dall'anno 2041, si fa fronte ai sensi del comma 22.

19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 617 unità, come di seguito indicato:

1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447 unità, di cui 110 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 100 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 30 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 66 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 80 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e 1 unità nella qualifica di dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti tecnico-professionali;

1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di n. 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative;

2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unità, di cui 12 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 13 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 29 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio, 7 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 7 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi tecnico-professionali, 1 unità nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di primo dirigente che espleta funzioni operative, 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative, e 7 unità nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità nella qualifica di primo dirigente tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli è modificata di un numero corrispondente di unità;

c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: «Dirigenti con funzioni operative» sono aggiunte, in fine, le seguenti «e funzioni tecnico-professionali» e alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di dirigente generale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Comandante dei vigili del fuoco di Roma.»;

d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore centrale.»;

e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

f) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), numero 2), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

g) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera f) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

h) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla lettera a), numero 2), avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

i) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera a), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

l) le assunzioni straordinarie nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di cui alla lettera a) avvengono nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per i contingenti relativi ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria, nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo squadra di cui alla lettera a) avvengono con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

n) è inoltre autorizzata, non prima del 1° settembre 2023, l'assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di 404 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 136 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 24 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 176 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, 8 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla lettera n), avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

p) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

q) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di cui alla lettera n), avvengono per 128 unità mediante concorso pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per 48 unità mediante concorso interno secondo le modalità di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di 48 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

r) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti.

20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19, pari a euro 13.867.218 per l'anno 2023, pari a euro 42.773.274 per l'anno 2024, pari a euro 43.714.230 per l'anno 2025, pari a euro 53.612.852 per l'anno 2026, pari a euro 54.296.772 per l'anno 2027, pari a euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro 54.853.460 per l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030, pari a euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2035 e pari a euro 56.187.061 annui a decorrere dall'anno 2036, si fa fronte ai sensi del comma 22.

21. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 19, pari a euro 1.052.110 per l'anno 2023, pari a euro 850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari a euro 1.201.000 per l'anno 2026 e pari a euro 1.019.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.

22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933 per l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031, a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro 123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a euro 124.100.556 per l'anno 2041 e a euro 124.111.137 annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede, quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

23. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».

24. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al primo comma, le parole: «dai sindacati di polizia più rappresentativi della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale»;

2) al terzo comma, la parola: «più» è soppressa;

b) all'articolo 16:

1) al quarto comma, alla lettera c), la parola: «più» è soppressa;

2) all'ottavo comma, alla lettera c), le parole: «dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale».

25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata, per l'anno 2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024, 565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro nel 2032 e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024.

26. Fermo restando quanto previsto dal comma 29, le assunzioni straordinarie di cui al comma 25 avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore ad anni 28;

b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al relativo albo professionale.

27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono:

a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di appartenenza in possesso della medesima anzianità giuridica di grado;

b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di mancato superamento del medesimo corso;

c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, con vincolo di impiego, presso le articolazioni del medesimo Servizio sanitario.

28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 25 del presente articolo, collocato in soprannumero negli organici del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e, in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il medesimo personale contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.

29. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995.

30. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «quindici unità» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque unità»;

b) le parole «531.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «790.000 euro».

31. Per le medesime finalità di cui al comma 19, al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;

b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative è ridotta di trenta unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative è incrementata di trenta unità nella qualifica di primo dirigente;

2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali è ridotta di sedici unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali è incrementata di sedici unità nella qualifica di primo dirigente;

3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie è ridotta di sei unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie è incrementata di sei unità nella qualifica di primo dirigente;

4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche è ridotta di tre unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche è incrementata di tre unità nella qualifica di primo dirigente;

c) alla tabella B, alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, le parole: «nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

32. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il comma 20 è abrogato.

33. Le disposizioni di cui ai commi 31 e 32 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.

34. Per l'attuazione del comma 31 è autorizzata la spesa di euro 1.894.616 per l'anno 2023, di euro 3.794.481 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di euro 3.804.897 per l'anno 2027 e di euro 3.810.062 annui a decorrere dall'anno 2028.

35. Le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 6-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono incrementate di 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dal 2024, fermo restando il contingente previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2016, n. 104.

36. Agli oneri derivanti dai commi 25, 30, 34 e 35, pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528 euro per l'anno 2024, 5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro per l'anno 2026, 5.548.172 euro per l'anno 2027, 5.553.337 euro per l'anno 2028, 5.553.337 euro per l'anno 2029, 5.553.337 euro per l'anno 2030, 5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528 euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756 euro per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337 euro per l'anno 2028, 4.645.337 euro per l'anno 2029, 4.645.337 euro per l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, quanto a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000 euro per l'anno 2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.