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Direttiva M.I.M. 07.04.2023, n. 9

Direttiva concernente la conferma degli incarichi di presidenza per l'anno scolastico 2023-2024.

Art. 3 - Procedura di assegnazione degli incarichi di presidenza

1. Il Direttore Generale o il Dirigente titolare preposto all'Ufficio scolastico regionale o loro delegati forniscono alle Organizzazioni Sindacali l'informazione in merito alla situazione degli organici delle province e delle sedi vacanti e disponibili.

2. Gli aspiranti alla conferma dell'incarico devono presentare domanda, con modalità telematica, all'Ufficio scolastico regionale - Ambito territoriale della provincia in cui hanno la sede di servizio in qualità di preside incaricato nel corrente anno scolastico, nel periodo dal 20 aprile al 20 maggio 2023. Nella domanda sono indicati il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativo all'anno scolastico 2005-2006, le sedi preferite e le istituzioni scolastiche presso le quali gli aspiranti chiedono di essere assegnati, nonché il possesso di eventuali titoli di precedenza nella scelta della sede, di cui all'articolo 3, comma 4, dell'Ordinanza ministeriale n. 40 del 2005.

3. Deve, altresì, essere espressamente indicata l'eventuale preferenza ad essere prioritariamente confermati nella sede di servizio occupata nell'anno scolastico 2022-2023, ove disponibile, ovvero ad essere assegnati ad altra sede. Gli interessati, nel caso di mancanza di sedi nella provincia di appartenenza, devono dichiarare la propria eventuale disponibilità ad essere assegnati presso istituti disponibili in altra provincia della regione, indicando, nell'ordine, le province nell'ambito delle quali gli stessi chiedono di essere assegnati.4. Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere nella stessa scuola o istituto in cui ricoprano l'incarico di presidenza nell'anno scolastico in corso, qualora, in relazione ai posti disponibili, rientrino nel novero di coloro che abbiano titolo alla conferma secondo la graduatoria formulata in base al punteggio attribuito nell'anno scolastico 2005-2006 e sia disponibile la sede di cui trattasi, sono confermati nel medesimo incarico, per garantire la continuità di direzione.

5. Successivamente, si procede all'assegnazione della sede in relazione ai posti conferibili, secondo il turno di nomina e tenendo conto delle precedenze di cui all'articolo 3, comma 4, della citata Ordinanza ministeriale n. 40 del 2005, sia per coloro la cui attuale sede d'incarico non sia più disponibile per conferma e sia nei confronti di coloro che desiderino essere assegnati ad altra sede.

6. Dopo le conferme degli incarichi di presidenza, in caso di riduzione dei posti vacanti e disponibili, il Direttore Generale o il Dirigente titolare preposto all'Ufficio scolastico regionale o loro delegati, acquisiscono i nominativi degli eventuali docenti che non hanno trovato conferma sul posto ricoperto nell'anno scolastico 2022-2023 e che abbiano dichiarato di voler essere confermati anche in altra provincia, il punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie relative all'anno scolastico 2005-2006 e le province per le quali i medesimi abbiano espresso la propria disponibilità ad essere assegnati.

7. Il Direttore Generale o il Dirigente titolare preposto all'Ufficio scolastico regionale o loro delegati, acquisite le sedi vacanti e disponibili nell'ambito delle province della Regione, convocano i docenti che non hanno trovato conferma sul posto ricoperto nell'anno scolastico 2022-2023 e li invitano a scegliere, seguendo l'ordine di punteggio, tra le sedi residue delle varie province, quella in cui gli stessi desiderino essere assegnati.

8. Gli interessati che abbiano ottenuto l'incarico negli anni precedenti a quello in corso possono presentare domanda, nei termini previsti dalla presente direttiva, direttamente al Direttore Generale o al Dirigente titolare preposto all'Ufficio scolastico regionale di appartenenza, indicando il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativa all'anno scolastico 2005-2006, il possesso di eventuali titoli di precedenza di cui all'articolo 3, comma 4, dell'Ordinanza ministeriale n. 40 del 2005, la sede di attuale titolarità, la sede nella quale hanno prestato l'ultimo incarico di presidenza, le province nell'ambito delle quali siano disponibili ad ottenere la conferma dell'incarico.

9. La fase di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 è conseguente a quella relativa alla conferma degli incarichi in atto nell'anno scolastico 2022-2023.

10. Ai fini delle conferme nelle scuole aventi particolari finalità hanno precedenza coloro i quali siano in possesso dei titoli di specializzazione di cui all'articolo 325, del decreto legislativo n. 297 del 1994 ovvero di titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità.