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Decreto M.I.M. 04.08.2023, n. 1330

Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Oggetto

Art. 2 -  Definizioni

Art. 3 -  Posti da destinare al concorso

Art. 4 -  Requisiti di ammissione

Art. 5 -  Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande

Art. 6 -  Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

Art. 7 -  Articolazione della procedura e Programmi di Esame

Art. 8 -  Prova scritta

Art. 9 -  Prova orale

Art. 10 -  Valutazione dei titoli

Art. 11 -  Predisposizione delle prove. Commissione Nazionale

Art. 12 -  Diario e sede di svolgimento della prova d'esame

Art. 13 -  Commissioni giudicatrici

Art. 14 -  Graduatorie di merito regionali

Art. 15 -  Dichiarazione e presentazione dei titoli

Art. 16 -  Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno- italiano, alla Regione Val d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano

Art. 17 -  Ricorsi

Art. 18 -  Trattamento dei dati personali

Art. 19 -  Norme di salvaguardia

Formula iniziale

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 1, commi dal 329 al 338 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", nella parte in cui prevede l'introduzione graduale dell'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi quarte e quinte della scuola primaria, da parte di docenti in possesso di idoneo titolo di studio e iscritti nella classe di concorso « Scienze motorie e sportive nella scuola primaria», ed in particolare il comma 334, che prevede l'indizione di un concorso per il personale docente, per titoli ed esami ed abilitante, finalizzato alla copertura dei posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, demandando a un decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina del contenuto del bando di concorso, dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande, dei titoli valutabili, delle modalità di svolgimento delle prove, dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché della composizione delle commissioni di valutazione e del contributo a carico dei partecipanti alla procedura concorsuale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Vista il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e il relativo regolamento di esecuzione emanato con

decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, gli articoli 35, 35-bis, 35-ter, 37 e 38;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, numeri 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Visto l decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e in particolare l'articolo 25, in merito all'accesso all'occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e, in particolare, l'articolo 32;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito "Regolamento");

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" e, in particolare, l'articolo 3, comma 11, che prevede la possibilità di utilizzare nelle commissioni esaminatrici dei concorsi componenti in quiescenza da non più di 4 anni;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza COVID- 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l'articolo 59 che prevede "Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis, che prevede, nei confronti dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), la possibilità di sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 agosto 2017 n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;

Visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità 9 novembre 2021, recante "Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento";

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione 10 marzo 2022, n. 62, recante "Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico";

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione 30 marzo 2022, n. 80, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234", che disciplina il contenuto del bando di concorso, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e la determinazione contributo a carico dei partecipanti alla procedura concorsuale

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 aprile 2023, n. 74, che definisce, per l'anno scolastico 2023/2024, in attuazione dell'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il complessivo fabbisogno di personale docente, con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte, nonché il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero massimo dei posti;

Considerato che l'Allegato 3 al decreto interministeriale sopra riportato stima, per l'anno scolastico 2023/2024, per l'educazione motoria nella scuola primaria n. 4405 posti complessivi - inclusivi delle frazioni orarie ricondotte a posto - di cui 1740 posti interi interni attivabili nelle classi IV e V;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 13 aprile 2023, prot. GABMI 64765, con cui è stata richiesta l'autorizzazione ad indire il Concorso di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la copertura di n. 1740 posti comuni, vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2023/2024 per le classi quarte e quinte della scuola primaria, così come rilevati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. 113643 del 9 maggio 2023, con cui è stato autorizzato l'avvio del concorso di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio di Gabinetto prot. 19664 del 12 maggio 2023, con la quale è stato rilasciato il nulla osta all'avvio Concorso di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2023, che autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito "all'avvio della procedura di reclutamento di cui all'articolo 1, comma 234, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per n. 1.740 posti di docente di educazione motoria", ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 19/07/2023 con n. 2044

Informate le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto "Istruzione e Ricerca";

Decreta

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente decreto bandisce, su base regionale, un concorso per titoli ed esami, abilitante, per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, per la copertura di n. 1.740 posti comuni, vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2023/2024 per le classi quarte e quinte della scuola primaria, così come rilevati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 aprile 2023, n. 74.

2. Il presente decreto disciplina i requisiti generali di ammissione; la determinazione del contributo di segreteria; il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso; il contingente dei posti distinto per regione; l'organizzazione delle prove d'esame; le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale; i documenti richiesti per l'assunzione; l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a. Ministero: Ministero dell'istruzione e del merito

b. Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

c. USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;

d. Decreto Ministeriale: decreto ministeriale 30 marzo 2022, n. 80;

e. Portale Unico del reclutamento: Portale unico del reclutamento, gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3 - Posti da destinare al concorso

1. L'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, determina il numero di posti banditi per ciascuna regione. I posti previsti per l'USR per il Friuli-Venezia Giulia includono eventuali posti in lingua slovena.

2. L'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali. Nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'articolo 400, comma 2, del Testo Unico, in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato medesimo.

3. L'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie distinte per ciascuna regione.

Art. 4 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a. laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui al comma 1, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale.

3. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 5 - Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande

1. I candidati in possesso dei titoli di cui all'articolo 4 possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione, ad eccezione della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige.

2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento e fino alle ore 23.59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.

3. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il portale unico del reclutamento, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso "MINISTERO > Concorsi > Personale docente > Concorso Ed. Motoria nella scuola primaria". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 334 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché dell'articolo 11, comma 5 del Decreto Ministeriale il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro cinquanta (50/00). Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema "Pago In Rete", il cui link sarà reso disponibile all'interno della "Piattaforma concorsi e procedure selettive" nella sezione dedicata all'istanza o a cui il candidato potrà accedere dall'indirizzo https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/. L'avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell'istanza, cui va allegata - a pena di esclusione - la ricevuta di pagamento.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) il cognome ed il nome;

b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;

c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;

d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;

h) il possesso dei titoli previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;

i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'USR responsabile della procedura concorsuale;

j) se abbia l'esigenza, ai sensi della normativa vigente, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, con le modalità descritte all'articolo 6 del presente decreto. Le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato;

k) i titoli di accesso posseduti ai sensi dell'articolo 4 del presente bando; per quanto riguarda i titoli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), l'aspirante docente dovrà indicare l'esatta indicazione dell'Istituzione che li ha rilasciati, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati conseguiti, del voto riportato; con riferimento ai titoli di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b), dovrà dichiarare di aver conseguito la certificazione relativa al riconoscimento dei 24 CFU/CFA secondo le modalità stabilite dell'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

m) i titoli valutabili di cui all'Allegato B del Decreto Ministeriale;

n) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego, poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;

o) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

p) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.

6. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. Costituisce motivo di esclusione dalla procedura la mancata attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di segreteria di cui al comma 4, effettuata allegando la ricevuta del medesimo all'istanza di partecipazione.

7. L'Amministrazione scolastica non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6 - Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della prova da personale individuato dal competente USR.

2. I candidati di cui al comma 1 e coloro che richiedano ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.

3. Ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, dell'articolo 3, comma 4-bis, i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), hanno la possibilità di sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.

4. I candidati di cui al comma 3 dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale e la conseguente necessità di misure dispensative, di strumenti compensativi e/o di tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza. L'adozione delle richiamate misure ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, secondo la tempistica indicata, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.

Art. 7 - Articolazione della procedura e Programmi di Esame

1. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 8, nella prova orale di cui all'articolo 9 e nella successiva valutazione dei titoli di cui all'articolo 10.

2. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.

3. L'Allegato A del decreto ministeriale indica il programma d'esame, articolato in

a. parte generale;

b. programma disciplinare.

Art. 8 - Prova scritta

1. La prova scritta, computer-based, vertente sui programmi di cui all'Allegato A del decreto ministeriale, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:

a. quaranta quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato;

b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

2. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; ciascuna risposta esatta comporta l'attribuzione di 2 punti; ciascuna risposta errata o mancante comporta l'attribuzione di 0 punti. L'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

3. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

4. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della Commissione Nazionale di esperti. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione giudicatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

5. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

6. Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 70 punti. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale.

Art. 9 - Prova orale

1. I candidati che hanno superato la prova scritta di cui all'articolo 8 sono ammessi a sostenere la prova orale, che si svolge nella regione responsabile della procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli USR responsabili della procedura.

2. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale e valuta la padronanza della disciplina, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.

3. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e consiste nella progettazione di un'attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al comma 4.

4. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

5. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 11. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.

Art. 10 - Valutazione dei titoli

1. La commissione giudicatrice assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui al all'Allegato B del decreto ministeriale un punteggio massimo complessivo di cinquanta punti.

Art. 11 - Predisposizione delle prove. Commissione Nazionale

1. I quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero, che si avvale della Commissione Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale. La Commissione Nazionale è incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova.

2. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'articolo 7, comma 3, lett. b).

3. Le commissioni predispongono le tracce di cui al comma 2, in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova orale. Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

Art. 12 - Diario e sede di svolgimento della prova d'esame

1. Sul Portale Unico del reclutamento è pubblicato l'avviso con l'indicazione della data di pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero, nonché sui siti degli Uffici scolastici regionali, del calendario della prova scritta e delle relative modalità di svolgimento. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul sito del Ministero e degli USR.

2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario della prova scritta verranno indicati nel calendario di cui al comma 1 del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

3. La vigilanza durante la prova è affidata dall'USR agli stessi membri della commissione giudicatrice, che possono essere supportati, ove necessario, da commissari di vigilanza scelti dall'USR sul cui territorio si svolge la prova. Per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti della commissione giudicatrice di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

4. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.

5. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione da parte del competente USR, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.

6. Le commissioni provvedono a determinare il calendario delle prove orali.

7. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Art. 13 - Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Decreto Ministeriale. In applicazione dell'articolo 404, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1994, n. 297, i docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 404, comma 11, del Testo Unico, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dal comma 12 del medesimo articolo. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le modalità applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto.

Art. 14 - Graduatorie di merito regionali

1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi.

2. Per le procedure per le quali è disposta l'aggregazione interregionale, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati, riportati nell'Allegato 1. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. Per le procedure il cui numero di posti messi a bando sia pari o superiore a 4, è prevista una riserva dei posti pari al 30%, in favore di coloro che, entro il termine di presentazione delle istanze, abbiano maturato tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali nei precedenti 10 anni, di cui almeno uno nell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria. A norma dell'articolo 59, comma 10-bis, del decreto-legge, nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto.

5. Le graduatorie sono approvate con decreto del dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata.

6. La graduatoria ha validità annuale e in ogni caso perde efficacia con l'approvazione della graduatoria riferita al successivo concorso, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi.

7. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione.

8. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente Decreto, costituisce abilitazione nei casi in cui il candidato ne sia privo. L'USR responsabile della procedura è competente all'attestazione della relativa abilitazione.

9. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al percorso di formazione e di prova di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

10. La rinuncia al ruolo dalle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

Art. 15 - Dichiarazione e presentazione dei titoli

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato B al Decreto Ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. La dichiarazione dei titoli è effettuata nell'istanza di partecipazione di cui all'articolo 5.

2. Il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'USR responsabile della procedura, secondo le modalità indicate dall'USR stesso, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale.

3. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Art. 16 - Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno- italiano, alla Regione Val d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano

1. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire il concorso di cui al presente decreto per le scuole primarie con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano e ad adattare l'Allegato A alle relative specificità. I quesiti della prova scritta nonché i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, sono predisposti dalla commissione giudicatrice, tenuto conto di quanto disposto dalla Commissione Nazionale.

2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Art. 17 - Ricorsi

1. Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero dell'istruzione e del merito - viale Trastevere 76/A - 00153 Roma per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte degli Uffici Scolastici territoriali, che esercitano le funzioni di titolari del trattamento.

2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.

3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura medesima e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità e nel rispetto della normativa specifica.

4. I dati forniti per la partecipazione alla procedura saranno trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario alla gestione della operazioni di individuazione dei destinatari di contratto e allo svolgimento di tutte le successive attività connesse, in archivi informatici/cartacei, anche per i necessari adempimenti che competono ai Comitati di Valutazione, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

5. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena, rispettivamente, l'esclusione dalla procedura, ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

7. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono.

8. I dati personali potranno essere comunicati ad altri uffici o strutture dell'Amministrazione in ragione delle rispettive competenze, nonché ad altri soggetti, pubblici e privati, esclusivamente nei casi e nei modi previsti dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, e dalle ulteriori previsioni applicabili in materia.

9. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Scolastico territorialmente competente per la procedura a cui l'interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza.

10. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).

11. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'Istruzione Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma - email: rpd@istruzione.it.

Art. 19 - Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente e educativo del comparto istruzione e ricerca, in quanto compatibili.

2. Il presente decreto è pubblicato sul Portale unico del reclutamento e sul sito del Ministero.

Allegato 1 - Ripartizione posti

 

Regione Numero posti
Abruzzo 33
Basilicata 4
Calabria 34
Campania 175
Emilia Romagna 151
Friuli Venezia Giulia 36
Lazio 183
Liguria 27
Lombardia 350
Marche 37
Molise 2
Piemonte 116
Puglia 122
Sardegna 31
Sicilia 134
Toscana 101
Umbria 24
Veneto 180
TOTALE 1.740

 

Allegato 2 - Aggregazioni territoriali

 

Regione responsabile Regioni di destinazione
Abruzzo Abruzzo
Molise
Calabria Calabria
Basilicata
Campania Campania
Emilia-Romagna Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia Friuli-Venezia Giulia
Lazio Lazio
Liguria Liguria
Lombardia Lombardia
Marche Marche
Umbria
Piemonte Piemonte
Puglia Puglia
Sardegna Sardegna
Sicilia Sicilia
Toscana Toscana
Veneto Veneto