Decreto M.I.M. 01.08.2023, n. 153
Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66».
Art. 1 - Oggetto e definizioni
Art. 2 - Modificazioni all'articolo 3 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182
Art. 3 - Modificazioni all'articolo 4 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182
Art. 4 - Modificazioni all'articolo 8 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182
Art. 5 - Modificazione all'articolo 9 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182
Art. 6 - Modificazioni all'articolo 10 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182
Art. 7 - Art. 10 bis aggiunto al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182
Art. 8 - Modificazione all'articolo 12 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182
Art. 9 - Modificazione all'articolo 13 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182
Art. 10 - Modificazioni all'articolo 18 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182
Art. 11 - Modificazione all'articolo 19 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182
Art. 12 - Modificazione all'articolo 20 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182
Art. 13 - Modificazioni agli allegati al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182
Art. 14 - Modificazione all'articolo 21 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182
Formula iniziale
Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'articolo 1, commi 180, 181, lettera c), 182 e 184;
Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto l'art.1, comma 963 della legge 178/2020, secondo cui «Al fine di regolare l'assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici di apprendimento diagnosticati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della citata legge n. 170 del 2010, senza l'impiego delle risorse professionali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, erogate in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»;
Visto il decreto ministeriale n. 244 del 3 agosto 2021 con il quale è istituito, presso la Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico del Ministero dell'istruzione il Comitato tecnico di cui all'articolo 21 del citato decreto n. 182/2020;
Vista la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3196 del 15 marzo 2022, pubblicata il 26 aprile 2022, che ha accolto il ricorso del Ministero dell'Istruzione, riformando la Sentenza del TAR Lazio n. 9795/21 a seguito della quale era stato annullato il D.I. n. 182/20, le annesse Linee Guida e i nuovi modelli di PEI;
Considerti gli esiti dei lavori del suddetto Comitato Tecnico, riunitosi per la conclusione dei lavori il 22 settembre 2022;
Visto il decreto interministeriale del 14 settembre 2022, con il quale sono state adottate le Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del menzionato decreto legislativo n. 66 del 2017, in data 3 agosto 2022;
Acquisito il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, espresso nella seduta del 19 settembre 2022, sulle modifiche e integrazioni da apportare al D.I. 182/2020, ai modelli di PEI ed alle Linee guida allegate;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, approvato nella seduta plenaria n. 95 del 13 ottobre 2022;
Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali e, in particolare, di accogliere quanto indicato nel suddetto parere, con particolare riguardo a: eliminazione, dalle Linee guida allegate al decreto interministeriale n. 182/2020, della previsione della mancata richiesta da parte delle famiglie del progetto individuale; possibilità di tenere a riferimento nella redazione del PEI della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove predisposto, nel caso in cui non sia stato redatto il Profilo di funzionamento;
Ritenuto di accogliere, con riformulazione, la richiesta del CSPI in merito al graduale utilizzo dei modelli di PEI a partire dall'ingresso degli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, dalle prime classi di tutti i gradi scolastici e dalle terze classi di scuola secondaria di secondo grado, prevedendo invece la possibilità di tenere conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, se compilato, in assenza del Profilo di funzionamento;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, in seduta plenaria n. 98 del 20 marzo 2023 sull'art. 7 dello schema di decreto interministeriale concernente le disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020;
Ritenuto di dover procedere ad adottare disposizioni integrative e correttive del predetto decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182,
Acquisito il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. 30418 del 18 luglio 2023;
DECRETANO
1. Il presente decreto modifica il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 ed i seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante:
a. Modello di PEI per la scuola dell'infanzia - Allegato A1;
b. Modello di PEI per la scuola primaria - Allegato A2;
c. Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado - Allegato A3;
d. Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado - Allegato A4;
e. Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche - Allegato B;
f. Scheda per l'individuazione del debito di funzionamento - Allegato C;
g. Tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza - Allegato C1.
1. All'articolo 3 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole «ove esistente, lo psicopedagogista ovvero» sono soppresse;
b) al comma 7, le parole «psico-pedagogici e di orientamento» sono sostituite dalle seguenti:
«psico-pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica».
1. All'articolo 4 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole «in orario scolastico» sono soppresse;
b) al comma 11, le parole «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «comma 10».
1. All'articolo 8 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera d), dopo le parole «risoluzione di compiti,», sono aggiunte le seguenti:
«e - a partire dalla scuola primaria -»;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:«4. I "Domini" richiamati nelle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 2022, già indicati nella legge n. 104 del 1992, corrispondono alle "Dimensioni" di cui al presente articolo, come di seguito riportato:
Verbale di accertamento / Profilo di Funzionamento | PEI-Piano Educativo Individualizzato |
---|---|
Dominio | Dimensione |
Apprendimento | Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento |
Comunicazione | Comunicazione / Linguaggio |
Relazioni e Socializzazione | Relazione / Interazione / Socializzazione |
Autonomia Personale e Sociale | Autonomia/Orientamento |
1. All'articolo 9, comma 2, del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, dopo le parole «nel contesto scolastico», sono aggiunte le seguenti: «- fisico, organizzativo, relazionale -».
1. All'articolo 10 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole "a partire dalla scuola primaria.", sono aggiunte le seguenti: "Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l'esonero dall'insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi."
b) al comma 2, la lettera d) è soppressa;
c) al comma 3 dopo le parole «Nel PEI», sono aggiunte le seguenti: «- per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado -».
1. Dopo l'art. 10 è aggiunto l'art. 10 bis rubricato "Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado" che così dispone: Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:
a) superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;
b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.
1. All'articolo 12, comma 2, le parole «privi della vista, privi dell'udito» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità visive e uditive».
1. All'articolo 13, comma 2, lettera a), le parole «su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari».
2. All'art. 13, comma 2, lettera a), dopo la parola "continuativo" è aggiunta la frase «- per eccezionali e documentate esigenze sanitarie -».
1. All'articolo 18 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «del relativo "debito di funzionamento"» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi "supporti al funzionamento"»;
b) al comma 2, dopo le parole «dell'alunno indicate nel», sono aggiunte le seguenti:
«Verbale di accertamento e/o nel».
1. All'articolo 19, comma 2 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, dopo le parole «di apposite credenziali», sono aggiunte le seguenti: «, con livelli di abilitazione diversificati in base al profilo».
1. Al comma 1, prima delle parole «è adottato», sono inserite le seguenti: «Al fine di agevolare la redazione dei PEI,».
1. Gli allegati A1, A2, A3, A4, B, C e C1 al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, richiamati all'articolo 1, sono modificati secondo quanto riportato negli allegati al presente decreto - numerati e denominati come di seguito indicato - per costituirne parte integrante e sostanziale:
a. Modello di PEI per la scuola dell'infanzia - Allegato A1;
b. Modello di PEI per la scuola primaria - Allegato A2;
c. Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado - Allegato A3;
d. Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado - Allegato A4;
e. Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche - Allegato B;
f. Scheda per l'individuazione dei supporti al funzionamento - Allegato C;
g. Tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza - Allegato C1.
1. All'art. 21 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: "In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato.
Allegato A1 - Modello di PEI per la scuola dell'infanzia
Allegato A2 - Modello di PEI per la scuola primaria
Allegato A3 - Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado
Allegato A4 - Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado
Allegato B - Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche
Allegato C - Scheda per l'individuazione del debito di funzionamento
Allegato C1 -Tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza