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Accordo Presidenza Consiglio dei Ministri 28.09.2022, n. 162

Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di conferma annuale dell'Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6, sancito in Conferenza Unificata in data 1 agosto 2013 (Rep. Atti 83/CU) e confermato per l'anno scolastico 2021/2022 con l'Accordo del 22 settembre 2021 (Rep Atti 132/CU).

Formula iniziale

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 28 settembre 2022:

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali" e, in particolare, l'articolo 9, comma 2, lettera c);

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante "Piano quinquennale per l'istituzione di asili- nido comunali con il concorso dello Stato";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, avente a oggetto "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, riguardante "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, avente a oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, riguardante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 1, commi 630 e 1259;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

Visti gli accordi sanciti dalla Conferenza Unificata il 14 giugno 2007, il 20 marzo 2008, il 29 ottobre 2009 e il 10 ottobre 2010, con cui è stata data attuazione all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispettivamente per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e per il triennio 2010/2013, per l'attivazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell'infanzia o di asili nido;

Viste le intese sancite dalla Conferenza Unificata il 26 settembre 2007 (rep. atti n. 83/CU) e il 14 febbraio 2008 (rep. atti n. 22/CU), con cui lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali hanno confermato l'impegno a sostenere il processo di diffusione e rafforzamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia, tra cui quelli previsti dal citato articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per bambini tra i 24 e i 36 mesi di età;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e, in particolare, l'articolo 2, comma 3;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, riguardante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, lettera b);

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata l'8 luglio 2021, rep. atti n. 82, inerente al "Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025";

Visto l'Accordo quadro sancito dalla Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, rep. atti n. 83/CU, "Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni", confermato dall'Accordo di conferma biennale della Conferenza Unificata del 30 luglio 2015, rep. atti n. 78/CU, dall'Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata del 27 luglio 2017, rep. atti n. 86/CU, dall'Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata del 18 ottobre 2018, rep. atti n. 101/CU, dall'Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata del 1° agosto 2019, rep. atti n. 83/CU, dall'Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata del 6 agosto 2020, rep. Atti n. 106/CU e dall'Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata del 22 settembre 2021, rep. atti n. 132/CU;

Considerato l'articolo 4 del citato Accordo quadro del 1° agosto 2013, rep. atti n. 83/CU, secondo il quale il Ministero dell'istruzione, tra gli altri, mette annualmente a disposizione del servizio specifiche risorse finanziarie, la cui entità complessiva viene resa nota all'inizio dell'esercizio finanziario di assegnazione e comunque entro il mese di marzo;

Considerata l'opportunità di procedere alla prosecuzione in forma diffusa sul territorio dei servizi educativi integrati per rispondere alle esigenze delle famiglie;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, con particolare riferimento all'articolo 4, comma 1 e 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, con il quale è stato adottato il "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione";

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2018, n. 100, recante "Modifiche al decreto ministeriale 753 del 26/9/2014;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare, lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, tabella n. 7, nel quale è iscritto il capitolo 1466, "Assegnazioni per la realizzazione delle sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia" con una dotazione in termini di competenza di euro 9.907.187 per l'anno 2023;

Considerata la possibilità di confermare il citato Accordo quadro del 1° agosto 2013, rep. atti n. 83/CU già confermato per il biennio 2015/2016 e 2016/2017 dall'Accordo del 30 luglio 2015, rep. atti n. 78/CU, per l'anno 2017/2018 dall'Accordo del 27 luglio 2017, rep. atti n. 86/CU, per l'anno 2018/2019 dall'Accordo del 18 ottobre 2018, rep. atti n. 101/CU, per l'anno 2019/2020 dall'Accordo del 1° agosto 2019, rep. atti n. 83/CU, per l'anno 2020/2021 dall'Accordo del 6 agosto 2020, rep. atti n. 106/CU, per l'anno 2021/2022 dall'Accordo del 22 settembre 2021, rep. atti n. 132/CU nei termini previsti dall'articolo 8 dello stesso Accordo e nei limiti delle risorse finanziarie su indicate;

Vista la proposta di Accordo di conferma annuale dell'Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socioeducativi 0- 6 anni sancito dalla Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, rep. atti n. 83/CU e confermato per l'anno scolastico 2021/2022 dall'Accordo del 22 settembre 2021, rep. atti n. 132/CU, trasmessa dal Ministero dell'istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota n. 75896 del 15 settembre 2022 e diramata, con nota DAR 15061 del 16 settembre 2022, alle Regioni e agli Enti locali con richiesta di assenso tecnico;

Rilevato che, nel corso della seduta odierna di questa Conferenza:

- le Regioni e l'UPI, hanno espresso l'avviso favorevole all'Accordo;

- l'ANCI, nell'esprimere parere favorevole, ha chiesto al Ministro dell'istruzione di considerare la possibilità di far confluire le risorse per le sezioni primavera nel fondo per il Sistema integrato 0 - 6 anni, pur mantenendo le diverse destinazioni dei finanziamenti, evidenziando che tale possibilità potrebbe essere accolta anche in occasione della predisposizione del prossimo Piano di azione nazionale pluriennale 0 - 6;

Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome e degli Enti locali;

SANCISCE ACCORDO

tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ANCI e UPI, nei seguenti termini:

- l'Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di conferma annuale dell'Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socioeducativi 0-6 anni, sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013 (rep. atti n. 83/CU), rinnovato in data 30 luglio 2015, (rep. atti n. 78/CU), in data 27 luglio 2017 (rep. atti n. 86/CU), in data 18 ottobre 2018 (rep. atti n. 101/CU), in data 1° agosto 2019 (rep. atti n. 83/CU), in data 6 agosto 2020 (rep. atti n. 106/CU) e in data 22 settembre 2021 (rep. atti 132/CU) è confermato per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;

- dall'attuazione della presente proroga di Accordo non devono risultare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente Accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.