Decreto legge 31.10.2022, n. 162
1. Dopo l'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
«Art. 85-bis (Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile).- 1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».