Decreto legge 31.10.2022, n. 162
1. Dopo l'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
«Art. 88-ter (Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere).- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.».