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Decreto legge 31.10.2022, n. 162

Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (G.U. 31.10.2022, n. 255)

Art. 5 septies - Introduzione dell'articolo 88-ter del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere

1. Dopo l'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

«Art. 88-ter (Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere).- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.».