Decreto legge 31.10.2022, n. 162
1. Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
«Art. 93-bis (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento).- 1. La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023.».