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Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 06.10.2022

Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle pubbliche amministrazioni. (G.U. 23.12.2022, n. 299)

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Ciascun ente erogatore è il titolare del trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento di ogni iniziativa dallo stesso attivata e gestita mediante la piattaforma e si avvale del gestore della piattaforma in qualità di responsabile del trattamento.

2. Il gestore della piattaforma è il titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utilizzo da parte dell'utente dell'App IO o altro canale messo a disposizione dal gestore della piattaforma per aderire alle iniziative, nonché dei dati relativi agli strumenti di pagamento o di acquisto e agli Iban registrati dall'utente. Il gestore della piattaforma agisce, invece, in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679 per conto di ciascun ente erogatore per i trattamenti, diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, necessari allo svolgimento delle attività ad essa affidate nell'ambito di ogni singola iniziativa.

3. Il gestore della piattaforma detiene un'anagrafica degli esercenti che supportano la piattaforma e, al fine della corretta gestione della stessa, tratta i relativi dati personali in qualità di titolare del trattamento.

4. Gli issuer convenzionati sono titolari del trattamento dei dati personali dei propri clienti. Inoltre, gli stessi agiscono in qualità di sub-responsabili del trattamento, individuati dal gestore della piattaforma in virtù di un'apposita convenzione, limitatamente allo svolgimento delle attività ad essi affidate ai sensi del presente decreto.

5. Gli acquirer convenzionati sono titolari del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle transazioni da essi gestite. Inoltre, essi agiscono in qualità di sub-responsabili del trattamento, individuati dal gestore della piattaforma in virtù di un'apposita convenzione, limitatamente allo svolgimento delle attività ad essi affidate ai sensi del presente decreto.

6. Gli enti di supporto sono titolari del trattamento dei dati personali di cui alle rispettive banche dati, le quali possono essere interrogate, nell'ambito della gestione delle iniziative, al fine di verificare i dati degli utenti per l'adesione.

7. Il gestore della piattaforma deve predisporre la valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del regolamento UE 2016/679 ed effettuare la consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dal programma.

8. Ciascun ente erogatore deve predisporre la valutazione di impatto ed effettuare la consultazione preventiva per i trattamenti effettuati nell'ambito di ogni singola iniziativa, qualora ciò sia necessario ai sensi della normativa vigente.

9. I dati personali raccolti ai sensi del presente decreto possono essere trattati esclusivamente per la finalità di cui all'art. 2, comma 1.

10. Il gestore della piattaforma, previa anonimizzazione e aggregazione, può utilizzare i dati acquisiti per finalità di miglioramento dei servizi erogati, nonché per lo sviluppo della piattaforma e la valorizzazione del patrimonio aziendale.