Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 06.10.2022
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a. «acquirer convenzionato»: il soggetto che ha concluso un accordo con l'esercente per l'utilizzo di dispositivi di accettazione e che ha sottoscritto, altresì, una convenzione con la PagoPA S.p.a. per partecipare al programma ovvero la Bancomat S.p.a., previa sottoscrizione della convenzione con la PagoPA S.p.a.;
b. «accordi di adesione»: l'accordo stipulato tra l'ente erogatore e il gestore della piattaforma avente ad oggetto l'utilizzo della piattaforma da parte dell'ente erogatore con riguardo ad una o più iniziative;
c. «app IO»: il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d. «beneficiario»: la persona fisica residente nel territorio dello Stato o la persona giuridica avente sede legale nel territorio dello Stato, avente diritto ai benefici economici erogati da un ente erogatore per iniziative gestite mediante la piattaforma;
e. «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
f. «canali abilitanti»: l'app IO previa autenticazione mediante l'identità digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con livello di sicurezza almeno significativo e/o i canali fisici previa identificazione o quelli digitali messi a disposizione da uno issuer convenzionato ed integrati con la piattaforma, previa autenticazione da parte dello stesso issuer;
g. «CIE»: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, di cui all'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
h. «circuito PagoBancomat»: il circuito domestico di titolarità della società Bancomat S.p.a., operante su carte emesse dai singoli issuer sottoscrittori delle licenze emesse dalla stessa Bancomat S.p.a.;
i. «codice carta crittografato»: l'oscuramento non reversibile del PAN dello strumento di pagamento, mediante funzioni crittografiche matematiche applicate alla concatenazione del valore del PAN e una chiave segreta;
j. «decreto-legge»: il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
k. «dispositivo di accettazione»: il dispositivo, il software e/o le applicazioni informatiche che consentono di effettuare acquisti utilizzando strumenti di pagamento o strumenti di acquisto;
l. «ente di supporto»: soggetto che abbia in gestione una banca dati funzionale a verificare i dati richiesti dell'utente;
m. «ente erogatore»: amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che eroga i benefici economici attraverso la piattaforma;
n. «esercente»: il soggetto che svolge attività di vendita di beni e di prestazione di servizi presso il quale sono effettuati acquisti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento o di strumenti di acquisto anche per il tramite di un acquirer convenzionato;
o. «gestore della piattaforma»: la società di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
p. «identificativo univoco dell'esercente»: le informazioni che identificano l'esercente all'interno del sistema dei pagamenti elettronici e in ogni singola operazione di pagamento eseguita in favore dell'esercente;
q. «iniziativa»: programma e regole configurate dall'ente erogatore per l'erogazione di benefici economici agli utenti;
r. «interfacce informatiche»: componente fisico o logico che permette a due o più sistemi elettronici di comunicare e interagire;
s. «issuer convenzionato»: il soggetto che ha concluso un accordo con l'utente per la fornitura di uno strumento di pagamento elettronico e che ha sottoscritto una convenzione con PagoPA S.p.a. ovvero il soggetto che ha sottoscritto una convenzione con la stessa società per mettere a disposizione dei propri clienti, in alternativa all'app IO, un sistema per l'adesione ad un'iniziativa;
t. «Merchant category code (MCC)»: il codice della categoria merceologica a cui l'esercente fa riferimento o il codice Ateco ovvero ogni altro codice disponibile a livello nazionale per la categorizzazione dell'esercente;
u. «piattaforma»: infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche sviluppata dal gestore della piattaforma ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
v. «PIN specifico»: il codice di autenticazione rilasciato dal gestore della piattaforma e richiesto al pagatore per utilizzare uno strumento di acquisto;
w. «primary account number» o «PAN»: il numero identificativo di una carta di debito, di credito o prepagata, associato alla stessa fin dalla sua emissione, ovvero l'identificativo univoco dell'aderente che effettua la transazione, nel caso di strumenti di pagamento elettronici che non prevedano il numero identificativo della carta;
x. «servizio»: beneficio economico erogato da un ente erogatore ai beneficiari destinato a specifici acquisti da effettuare attraverso un dispositivo di accettazione;
y. «Spid»: il Sistema pubblico di identità digitale, disciplinato dall'art. 64 del CAD;
z. «strumenti di acquisto»: ogni strumento identificativo dell'utente che la piattaforma consenta di censire per partecipare ad un'iniziativa ed eseguire gli acquisti connessi alla iniziativa medesima tra cui la CIE, la tessera sanitaria, lo Spid o l'accesso all'app IO;
aa. «strumenti di pagamento»: gli strumenti di pagamento utilizzati nell'ambito di operazioni di acquisto di beni o servizi per il tramite di un dispositivo di accettazione, e precisamente: a) la moneta elettronica di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'art. 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
bb. «tessera sanitaria»: il documento di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
cc. «utente»: la persona fisica o giuridica registrata sulla piattaforma ovvero che ha aderito ad almeno un'iniziativa.