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Decreto M.I. 13.10.2022, n. 194

Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (G.U. 22.12.2022, n. 298)

Art. 11 - Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del dirigente preposto all'USR.

2. La commissione è composta da un presidente e due componenti. Salvo i casi di motivata impossibilità, è garantito l'equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per più di due terzi dello stesso sesso. In sede di prova orale, la commissione è integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.

3. Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni.

4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l'altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi, in entrambi i casi con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni.

5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla terza area, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 17 settembre 2015.

6. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-24 o A-25, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il preruolo. Questi ultimi partecipano all'attività della Commissione senza che la stessa comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato.

7. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il preruolo. Questi ultimi partecipano all'attività della Commissione senza che la stessa comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato.

8. Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente, due componenti ed un segretario, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 5. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni e definisce i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione contestualmente alla graduatoria finale.

9. I provvedimenti di nomina delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni esaminatrici indicano almeno un supplente per ciascun componente, scelto secondo le modalità di nomina previste dal presente articolo.

10. La commissione e le eventuali sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque l'anonimato nella correzione delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.