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Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 66

Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 20 - Impedimento a espletare l'incarico

1. L'impedimento a espletare l'incarico da parte dei presidenti deve essere comunicato immediatamente all'USR competente, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa immediata sostituzione.

2. L'impedimento a espletare l'incarico da parte dei commissari deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente/coordinatore, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa sostituzione.

3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al dirigente preposto all'USR e al proprio dirigente/coordinatore, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.