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Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 66

Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 18 - Nomina diretta dei presidenti di commissione da parte dei dirigenti preposti agli USR

1. Al fine di garantire i diritti costituzionali dei candidati, come declinati dall'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana, i dirigenti preposti agli USR provvedono, in subordine alle ordinarie operazioni di nomina, alle nomine del personale non inserito nell'elenco regionale dei presidenti e che non abbia presentato istanza di partecipazione, purché appartenente alle categorie previste dall'articolo 4, comma 2, del d.m. 183/2019.

2. I dirigenti preposti agli USR, in caso di ulteriori necessità, acquisiscono altresì:

a) le istanze di nomina in qualità di presidente dei docenti di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c); d); e); f); g) e, conseguentemente, dei docenti di cui all'articolo 7, comma 4, lettere a); b); c); d) ed e) purché confermati in ruolo, in deroga al requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, e purché non altrimenti impegnati quali membri di commissione nell'espletamento degli esami di Stato.

b) le istanze di nomina in qualità di presidente di professori universitari di I e II fascia, di docenti di ruolo presso le istituzioni AFAM, di ricercatori di ruolo ovvero di tipo A e B.

3. Qualora le disposizioni di cui al comma 1 e le nomine a seguito delle domande di cui al comma 2 non risultino sufficienti alla copertura delle necessità, l'USR procede all'assegnazione dei presidenti già designati ad una ulteriore commissione secondo i seguenti criteri:

a) commissione istituita presso la medesima istituzione scolastica;

b) commissione istituita presso le istituzioni scolastiche viciniori.

4. I dirigenti preposti agli USR, con riferimento alle specifiche situazioni, sono autorizzati ad anteporre le procedure del comma 3 alle procedure del comma 2.

5. Per le operazioni di cui al presente articolo, si prescinde dal divieto di esercizio della funzione di presidente nel medesimo distretto o città, fermo restando il divieto di esercizio presso l'istituzione scolastica di servizio.

6. Qualora le disposizioni previste ai commi 1, 2, 3 non risultassero sufficienti alla copertura delle esigenze, i dirigenti preposti agli USR sono autorizzati a ricorrere a ulteriori messe a disposizione del personale docente ovvero a specifici ordini di servizio.

7. Per le operazioni relative all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione di sua competenza, il dirigente scolastico impegnato nell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo individua, con apposita delega, un docente che svolge le funzioni di presidente della commissione d'esame.